La vicenda trattata nella sentenza 4104/2026 del Consiglio di Stato riguarda una procedura di gara in cui una concorrente aveva chiesto l’accesso all’offerta tecnica dell’aggiudicataria, resa disponibile in forma quasi integralmente oscurata.
Il TAR aveva accolto l’istanza di accesso, ordinando alla stazione appaltante di riesaminare la documentazione e valutare quali parti potessero essere effettivamente oscurate. La decisione è stata impugnata davanti al Consiglio di Stato.
Il cuore della sentenza
Il tema non è se l’accesso difensivo prevalga sempre sulla riservatezza, ma chi deve valutare il corretto equilibrio tra i due interessi. Secondo il Consiglio di Stato, l’art. 35 del D.lgs. 36/2023 deve essere interpretato in modo conforme ai principi europei: non esiste una prevalenza automatica né dell’accesso né della riservatezza.
La stazione appaltante deve svolgere una valutazione concreta, caso per caso, verificando:
- se le informazioni oscurate costituiscano davvero segreti tecnici o commerciali;
- se la richiesta di riservatezza sia motivata e comprovata;
- se l’accesso sia necessario per la difesa in giudizio;
- quali parti possano essere eventualmente ostese, anche in forma parziale.
La decisione del Consiglio di Stato
Il Consiglio di Stato respinge l’appello e conferma la decisione del TAR. La stazione appaltante non poteva limitarsi a rendere disponibile un’offerta tecnica quasi completamente oscurata, senza adottare una determinazione esplicita e motivata sulla richiesta di oscuramento.
Il giudice chiarisce però un aspetto importante: il bilanciamento tra accesso e riservatezza è un’attività riservata alla PA. Se manca questa valutazione, il giudice non può sostituirsi all’amministrazione, ma deve ordinare il riesame.

