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Sentenza del 11/11/2024 n. 587 – Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Piemonte Sezione/Collegio 2

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Testo

Intitolazione:

Accertamento – non impugnato-destinato alla società: inutilizzabilità ex sé per l’individuazione dell’amministratore di fatto

Massima:

La mancata impugnazione di un avviso di accertamento, destinato alla sola società, con il quale l’Agenzia delle Entrate sostiene, tra l’altro, che il rappresentante legale, consegnatario dell’atto stesso, sia un amministratore di fatto, promotore, costitutore e organizzatore della frode addebitata, non costituisce circostanza non cointestata che fa ritenere comprovata la ricostruzione dell’ente impositore. Il soggetto anzidetto, non essendo destinatario come persona fisica del provvedimento, non ha alcun onere di attivarsi per contestare situazioni di fatto che non le sono state opposte in quel frangente, come costitutive di pretese tributarie nei suoi confronti. Allo stesso modo, in tali circostanze, inconferente è il richiamo all’art. 115 c.p.c. applicabile esclusivamente con riguardo ai soggetti che rivestono il ruolo di parte in giudizio. Il successivo avviso di accertamento per il recupero del maggior reddito IRPEF dell’amministratore di fatto, coincidente con l’ex rappresentante legale, deve trovare, dunque, un’autonoma motivazione, “sostenuta” da sufficienti elementi probatori.

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