Tratto da: giustizia-amministrativa.it

Atto amministrativo – Ritardo nella conclusione del procedimento – Potere sostitutivo – Segretario generale – Presupposti – Modalità di esercizio
 L’attuale funzione del segretario generale si discosta radicalmente da quella originaria di mera certificazione, di verbalizzazione, di rogito dei contratti dell’ente, nonché di autenticazione delle scritture private e degli atti unilaterali, sempre nell’interesse dell’ente stesso, essendo egli chiamato a svolgere sempre più pregnanti funzioni di controllo di legittimità degli atti dell’ente e più in generale di legalità e di attuazione degli indirizzi politico – amministrativi dei suoi organi.
Non conseguono una competenza generale su tutte le attività gestionali dell’ente nonchè un connesso e generalizzato potere di firma in luogo dei dirigenti comunali.
Nella prospettiva di una competenza generale su tutte le attività dell’ente, non può però invocarsi l’esercizio da parte del segretario generale del potere sostitutivo, perché anche quest’ultimo non si sottrae ai principi di legalità e tipicità dell’azione amministrativa, potendo essere concretamente esercitato solo se espressamente previsto e nei limiti e con le forme legalmente tipizzate.
Quanto detto vale a maggior ragione laddove l’amministrazione pretenda di utilizzarlo in deroga alla regola generale che individua nel soggetto, che ha la competenza ad adottare un atto, l’organo preposto a rivalutarne la legittimità. (1)

Edilizia e urbanistica – Abuso edilizio – Accertamento di conformità – Scia in sanatoria – Obbligo di pronuncia – Inadempimento – Attivazione dei poteri sostitutivi del segretario comunale
Il regime dell’accertamento di conformità delle opere realizzate in assenza della segnalazione certificata di inizio attività o in difformità dalla stessa è oggetto di disciplina autonoma e distinta dal paradigma generale della sanatoria ordinaria declinato all’art. 36 del d.P.R. n. 380 del 2001.
Sussiste l’obbligo di pronunciarsi sull’istanza di sanatoria ex art. 37 del d.P.R. n. 380 del 2001, la cui inosservanza integra un mero comportamento inadempitivo.
L’interessato può legittimamente rivolgersi al segretario comunale dell’ente, a fronte dell’inerzia dell’ufficio competente; analoga possibilità non è invece riconosciuta ai controinteressati. (2)

   (1) Precedenti conformi: Cons. Stato, sez. V, 29 dicembre 2023, n. 11307; Cons. Stato, sez. II, 15 novembre 2023, n. 9799; Cons. Stato, sez. II, 20 febbraio 2023, n. 1708; Cons. Stato, sez. II, 21 luglio 2023, n. 7158; Cons. Stato, sez. IV, 23 dicembre 2019, n. 6394; idem, 14 gennaio 2019, n. 310; idem, sez. V, 8 novembre 2011, n. 5894; idem, sez. VI, 24 luglio 2020, n. 4745
   (2) Precedenti conformi: Cons. Stato, sez. II, 15 novembre 2023, n. 9799; Cons. Stato, sez. II, 20 febbraio 2023, n. 1708.

Cons. Stato, sez. II, 13 maggio 2024, n. 4278 – Pres. Saltelli, Est. Manzione

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