tratto da giustizia-amministrativa.it

Edilizia e urbanistica – Ordine di demolizione – Permesso di costruire in sanatoria – Atto amministrativo – Autotutela – Limiti temporali

Il giudicato penale in materia di abusivismo edilizio non priva l’amministrazione del potere di provvedere sulla medesima questione edilizia mediante il rilascio di un permesso di costruire in sanatoria, tuttavia qualora tale provvedimento venga ritenuto illegittimo dal giudice penale (nella specie, chiamato a pronunciarsi sulla istanza di revoca dell’ordine di demolizione) in sede di incidente di esecuzione, alla medesima amministrazione non resta che procedere al ritiro in autotutela del titolo edilizio, anche oltre il termine ordinario di autotutela. (1).
In motivazione la sezione ha precisato che, nel caso in cui la nota di illiceità dell’abuso commesso si appalesa in virtù di una esclusiva ed autonoma valutazione dei fatti compiuta dal giudice penale, residua uno spazio molto limitato per una eventuale (ulteriore e diversa) valutazione dell’autorità amministrativa urbanistica, il cui intervento finisce in sostanza con il presentarsi come a livello di leale collaborazione con l’autorità giudiziaria rispetto ai poteri repressivi e sanzionatori già esercitati in maniera compiuta e definitiva dal giudice penale.
 

Edilizia e urbanistica – Ordine di demolizione – Autorità giudiziaria – Permesso di costruire in sanatoria successivo

In tema di reati edilizi, l’ordine di demolizione impartito dal giudice con la sentenza di condanna, per la sua natura di sanzione amministrativa applicata dall’autorità giudiziaria, non è suscettibile di passare in giudicato essendone sempre possibile la revoca quando esso risulti assolutamente incompatibile con provvedimenti dell’amministrazione che abbiano conferito all’immobile una diversa destinazione o ne abbiano sanato l’abusività. (2).
 

Edilizia e urbanistica – Ordine di demolizione – Autorità giudiziaria – Permesso di costruire in sanatoria – Compatibilità – Accertamento

L’ordine di demolizione, conseguente alla pronuncia di una sentenza penale irrevocabile di condanna per illecito edilizio, costituisce espressione di un potere dispositivo autonomo attribuito dalla legge alla autorità giudiziaria, il quale può eventualmente concorrere con quello omologo dell’amministrazione, onde è il pubblico ministero competente ad eseguirlo, mentre è il giudice dell’esecuzione che deve accertarne in sede di incidente la compatibilità con eventuali atti che siano stati emanati medio tempore dalla autorità amministrativa. (3).

(1) Non risultano precedenti negli esatti termini
(2) Conformi: Cass. pen., sez. III, 21 ottobre 2014, n. 47402, Sez. III, 21 novembre 2012, n. 3456, Sez. III, 18 gennaio 2012, n. 25212.
(3) Conformi: Cass. pen., sez. III, 18 gennaio 2012, n. 25212; 17 ottobre 2007, n. 42978.

T.a.r. per la Campania, sezione VIII, 31 luglio 2025, n. 5774 – Pres. Corciulo, Est. De Falco

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