Sentenza del 28/01/2026 n. 44/6 – Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado dell’Abruzzo
Accertamento con adesione e rimborso
In tema di accertamento con adesione, una volta che l’accertamento del tributo sia stato definito mediante il procedimento di cui al D. Lgs. n. 218 del 1997 e la definizione si sia perfezionata con il versamento delle somme dovute ai sensi degli articoli 8 e 9 del medesimo decreto, il contribuente non conserva la facoltà di proporre istanza di rimborso di quanto versato in eccesso per la parte interessata dall’accordo, qualsiasi siano le circostanze di fatto e le ragioni di diritto addotte.
Così ha stabilito la Corte di giustizia tributaria di secondo grado dell’Abruzzo, sezione 6, sentenza del 28 gennaio 2026, n. 44, con riferimento a precedenti di legittimità (Cass. civ., sez. V, 26 maggio 2021, n. 14568; Cass. civ., sez. V, 19 maggio 2023, n. 13863; Cass. civ., sez. V, 7 maggio 2025, n. 12074).
Nel caso di specie, la Corte ha confermato la sentenza della Corte di giustizia tributaria di primo grado di Chieti, sezione 2, del 13 settembre 2024, n. 366, che aveva ritenuto legittimo un diniego di rimborso IVA.
Testo integrale della sentenza: sito esterno in una nuova scheda.

