Tratto da: anac.it

Citato a giudizio dopo l’ordine di demolizione. Ora il responsabile comunale deve astenersi per conflitto d’interesse

Il Responsabile del Servizio Urbanistica di un Comune, personalmente citato in giudizio con richiesta di risarcimento dei danni per aver applicato un ordine di demolizione, deve astenersi dagli atti successivi riguardanti la stessa pratica edilizia e nei confronti del soggetto che abbia agito per danni per possibile conflitto di interessi
Si è creata, infatti, una situazione in grado di compromettere, anche solo potenzialmente, l’imparzialità richiesta al dipendente pubblico nell’esercizio del potere decisionale.
E’ quanto ha chiarito Anac con Atto del Presidente del 6 marzo 2024 in risposta alla richiesta di parere formulata da un’Amministrazione comunale della Sicilia.

“La ratio dell’obbligo di astensione, in simili circostanze – specifica l’Autorità Nazionale Anticorruzione – va ricondotta nel principio di imparzialità dell’azione amministrativa
“È vero – aggiunge Anac – che spesso iniziative di questo tipo possono avere un valore solo strumentale e che sono talora intraprese al solo scopo di porre in difficoltà le amministrazioni grazie alla disciplina sull’astensione. Come pure è vero che la giurisprudenza ha anche interpretato gli obblighi di astensione in modo riduttivo: negandolo, ad esempio, quando vi sia una denuncia penale che non abbia ancora dato luogo ad una vera e propria “causa pendente” ovvero, quando si tratti di un atto strettamente vincolato.
Tuttavia, nel caso in esame, l’azione per danni è rivolta espressamente contro il Responsabile del Servizio Urbanistica e per il medesimo oggetto che verrà in gioco nelle attività amministrative future”. 

“Sicché – conclude l’Autorità – al di fuori del caso di atti che siano effettivamente e sicuramente vincolati e automatici, si ritiene sussista effettivamente, a carico del suddetto funzionario un obbligo di astensione discendente dal conflitto di interessi in cui egli versa, determinato dalla domanda risarcitoria giudizialmente avanzata nei suoi confronti dalla ditta. Diversamente opinando verrebbe pregiudicata la terzietà di giudizio e il principio di imparzialità e buon andamento della Pubblica Amministrazione senza contare che il Comune si esporrebbe a ulteriori impugnative da parte della ditta destinataria”.

 

Torna in alto