Tratto da: EIUS

In sede di determinazione del numero dei membri del consiglio regionale, non va computato il presidente della giunta regionale, il quale – non diversamente dal sindaco rispetto al consiglio comunale [art. 37, comma 1, d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 («Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali»)] – entra nella composizione dell’organo ai soli fini strutturali e deliberativi, ma nella fase elettorale si pone quale soggetto a esso esterno.

Consiglio di Stato, sezione II, 1° febbraio 2024, n. 1012

Nessun tag inserito.

Torna in alto