10/03/2016 – Diffamazione via internet: l’indirizzo IP inchioda l’imputato

Diffamazione via internet: l’indirizzo IP inchioda l’imputato

 

I principi sanciti nella sentenza n. 8275/2016.

Nell’era di internet, dei Social network aumentano i pericoli di incappare in scritti diffamatori postati su blog. È quanto accaduto nella vicenda giunta all’attenzione della Suprema Corte che ha rigettato il ricorso proposto contro la sentenza di condanna della corte territoriale che attribuiva all’imputato la paternità di uno scritto diffamatorio pubblicato su un blog. 

Decisivo per gli ermellini è stato da un lato, il movente rappresentato dalla conflittualità esistente tra l’imputato e la persona oggetto di diffamata nello scritto postato sul blog, dall’altro la provenienza di esso dall’indirizzo IP dell’utenza telefonica dell’abitazione dell’imputato.
 
La Quinta Sezione della Corte di Cassazione nella sentenza n. 8275/2016 – udienza del 29.10.2015 – ha ritenuto inidonea a configurare un ragionevole dubbio l’astratta possibilità ipotizzata dall’imputato del c.d. furto di identità e cioè che un terzo avesse sfruttato la rete wireless del prevenuto per postare lo scritto diffamatorio. 
 
Per la Corte tale argomento è di per sè tranchant in quanto idoneo all’individuazione della provenienza dello scritto postato sul blog, che non può essere scalfita dalla possibilità “tanto ipotetica ed inverosimile da essere addirittura irreale, di cui la corte ha già fatto motivatamente giustizia, del c.d. furto di identità da parte di un terzo del tutto imprecisato“.
 
Inutile è stato anche il tentativo dell’imputato di addossare la responsabilità al gestore telefonico adducendo plurime segnalazione di imprecisati disturbi esterni ai collegamenti intemet.
 
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente anche al pagamento di mille euro alla cassa delle ammende.
 
Fonte: Corte di Cassazione 

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