tratto da Italia Oggi del 23.10.2020
Ministero: procedura ordinaria motivata e non a scopo dilatorio
Affidamenti in deroga, il Mit ammette alternative

Non è vietato utilizzare le procedure ordinarie anche per gli affidamenti in deroga previsti dal decreto semplificazioni, ma è necessaria la motivazione e comunque il rispetto dei tempi per l’aggiudicazione. Lo ha chiarito il ministero delle infrastrutture con il parere del 24 settembre 2020 n. 735 che affronta un tema di particolare interesse per tutte le stazioni appaltanti chiamate ad applicare le previsioni in deroga al codice appalti a seguito dell’entrata in vigore e successiva conversione in legge del dl 16/07/2020, n. 76.

 
Al dicastero di Porta Pia era stato chiesto se le modalità di affidamento degli appalti in deroga all’art. 36, comma 2, dlgs n. 50/2016, previste dall’art. 1, comma 2, del decreto, siano da intendersi come obbligatorie o come facoltative, residuando in quest’ultimo caso la facoltà per la stazione appaltante di fare comunque ricorso alle procedure ordinarie (procedure aperte). In subordine e in caso di possibilità di ricorso alle procedure ordinarie, se a tali procedure siano applicabili le disposizioni derogatorie di cui ai commi 3 e 4 dell’art. 1 della legge 120.
 
La questione dell’obbligo di ricorso, fino al 31 dicembre del 2021 alle procedure derogatorie, è tema sollevato già prima dell’approvazione del decreto 76 dall’Anac che aveva già ritenuto possibile utilizzare le procedure ordinarie, ma aveva anche chiesto al legislatore di intervenire in tale senso in sede di conversione. Il ministero di Porta Pia ha rappresentato che «il decreto Semplificazioni, convertito con legge n. 120/2020 prescrive l’applicazione delle procedure enucleate all’art. 1, comma 2 del richiamato decreto. Non si tratta di una disciplina facoltativa; le nuove procedure sostituiscono infatti, fino al 31 dicembre 2021, quelle contenute all’art. 36 del dlgs 50/2016. Si tratta di procedure di affidamento più snelle e «semplificate», introdotte nell’ottica di rilanciare gli investimenti e accelerare gli affidamenti pubblici. «Quindi, in linea generale, le stazioni appaltanti devono applicarle fino a fine 2021 (anche perché la legge dice «applicano» le procedure di cui…).
 
Il ministero ha contemplato però anche una strada alternativa: «Tenendo conto di tale finalità, cui è sotteso il nuovo assetto normativo in materia di contratti pubblici, si ritiene che non sia comunque precluso il ricorso alle procedure ordinarie, in conformità ai principi di cui all’art. 30 del dlgs 50/2016, a condizione che tale possibilità non sia utilizzata per finalità dilatorie». Il richiamo ai principi generali della massima concorrenza di cui all’art. 30 ma anche le indicazioni Anac sugli affidamenti diretti (opportuno chiedere più preventivi) sono a supporto di questa lettura. Il ministero ha aggiunto che comunque «gli affidamenti dovranno avvenire nel rispetto dei tempi previsti dal nuovo decreto e potranno essere utilizzate le semplificazioni procedimentali introdotte. In tal caso, si consiglia di dar conto di tale scelta mediante motivazione». Quindi occorre rispettare sempre il termine di due mesi previsto dal decreto.
 
Infine, «Con riferimento alla seconda domanda, si ritiene che i commi 3 e 4 dell’art. 1 si applichino laddove siano utilizzate le procedure previste al comma 2».

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