19/11/2019 – Permessi per visite mediche e banca delle ore. Le recenti indicazioni dell’ARAN

Permessi per visite mediche e banca delle ore. Le recenti indicazioni dell’ARAN
di Vincenzo Giannotti – Dirigente Settore Gestione Risorse (umane e finanziarie) Comune di Frosinone, Gianluca Popolla – Dottore in giurisprudenza – Esperto di enti locali
L’ARAN ha pubblicato in data 5 novembre 2019 alcuni orientamenti applicativi su specifiche domande poste da alcune amministrazioni centrali ma i cui contenuti sono estensibili anche al comparto delle Funzioni Locali, stante la corrispondenza con i relativi contratti.
Permessi per visite fuori orario di lavoro e tempi di percorrenza
Con l’orientamento applicativo CFC 32 l’ARAN è stata chiamata a fornire parere ad un’amministrazione centrale sulle visite mediche specialistiche ad ore, avuto riguardo anche relativamente alla visita collocata al di fuori dell’orario di lavoro ma con necessaria valorizzazione del tempo necessario per raggiungere la struttura sanitaria ed eventualmente per fare ritorno in sede. I tecnici dell’ARAN hanno precisato come volutamente l’art. 35 del CCNL 12 febbraio 2018 Funzioni Centrali non contiene tutte le ipotesi e i dettagli sulla modalità di fruizione di questi permessi, limitandosi a indicare l’incidenza sul proprio orario di lavoro dei tempi di percorrenza per raggiungere la struttura sanitaria. Pertanto, anche se l’ora fissata per la visita, terapia, prestazione specialistica od esame diagnostico si colloca al di fuori dell’orario di lavoro, il tempo di percorrenza, qualora ricada all’interno dell’orario di lavoro e sia strettamente necessario per raggiungere in orario la sede di esecuzione delle suddette prestazioni, possa essere egualmente imputato ai permessi di cui all’art. 35. Spetta, in ogni caso, all’ente valutare la congruità del tempo di percorrenza, sulla base dell’orario di visita o prestazione indicata risultante dall’attestazione di presenza redatta dal medico o dal personale amministrativo preposto.
Visite ed assenza del dipendente per giornata intera
Con l’orientamento applicativo CFC 33, l’ARAN risponde al dubbio dell’Amministrazione sulla giustificazione dell’assenza del dipendente per intera giornata per visita specialistica qualora la durata della visita sia pari ad almeno la metà della giornata lavorativa, ivi includendo i tempi di spostamento del dipendente per raggiungere la struttura sanitaria. Secondo i tecnici dell’ARAN in nessuna parte dell’art. 35 del CCNL 12 febbraio 2018 esiste la condizione di una durata minima della prestazione sanitaria per poter ottenere una intera giornata con utilizzo cumulato del permesso. La disposizione contrattuale prevede solo che il giustificativo dell’assenza riporti l’indicazione oraria relativa alla permanenza del dipendente presso la struttura che eroga la prestazione, indicando in tal senso la necessità di una ragionevole corrispondenza tra tale attestazione e l’assenza dal servizio, tanto da lasciare piena libertà all’ente di regolamentarne la fruizione con uniformi indicazioni operative.
Utilizzo banca delle ore
Con l’orientamento applicativo CFL 31 l’ARAN si occupa del corretto utilizzo della banca delle ore, disciplinata dall’art. 27 del CCNL 12 febbraio 2018, il quale prevede al comma 2 che le ore di lavoro straordinario o supplementare, debitamente autorizzate, possono confluire nel conto ore su richiesta del dipendente “entro un limite complessivo annuo individuale”. La domanda posta dall’ente riguarda la correttezza di poter considerare che sul numero massimo di ore in giacenza nella banca delle ore si possano operare utilizzi e reintegri durante l’anno purché non si superi tale giacenza.
Precisa l’ARAN che una volta definito il conto individuale del numero massimo di ore utilizzabili, non è possibile reintegrare le stesse in presenza di un’utilizzazione medio tempore da parte del dipendente. In altri termini secondo i tecnici dell’ARAN una volta raggiunto, nell’arco dell’anno, il numero massimo di ore destinabili alla banca delle ore, non sono consentiti per tale anno ulteriori reintegri.

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