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Sentenza del 07/09/2026 n. 117/1 – Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del Molise

Comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria e (difetto di) motivazione

La comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria, avendo contenuto informativo-sollecitatorio, è adeguatamente motivata ove contenga l’indicazione del titolo e del credito per cui si procede; non è necessaria anche l’indicazione degli immobili da assoggettare a ipoteca «dovendo tale individuazione avvenire solo al momento della successiva costituzione del diritto reale di garanzia».
In adesione alla giurisprudenza di legittimità (C. Cass. ordinanza 22 gennaio 2026, n. 1379; C. Cass. ordinanza 17 settembre 2025, n. 25456) e di merito (C.G.T. di secondo grado del Lazio, sentenza 19 gennaio 2026, n. 356) formatasi sul punto, la Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Molise ha accolto l’appello proposto dall’Agente della riscossione in relazione all’impugnazione di un preavviso di iscrizione ipotecaria.
Nella fattispecie oggetto di giudizio, la contribuente aveva impugnato una comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria deducendone, tra gli altri motivi, il difetto di motivazione. Il Collegio, rilevato, anzitutto, che le cartelle sottese non erano state impugnate (e che i ricorsi contro gli avvisi di accertamento erano stati dichiarati inammissibili con sentenza passata in giudicato) ha ammesso l’impugnabilità del preavviso, quale atto facoltativamente impugnabile, ma solo per vizi propri. Ha quindi esaminato la censura relativa alla motivazione di detta comunicazione, respingendola sul rilievo che fosse sufficiente indicare il titolo e l’ammontare del credito azionato.
 

Testo integrale della sentenza

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