Tratto da: Sentenzeappalti

TAR Venezia, 08.10.2026 n. 1929

L’art. 90, comma 1, lett. d), del codice dei contratti pubblici disciplina soltanto la comunicazione dell’esclusione e non ne costituisce il fondamento sostanziale.

Il provvedimento della Provincia risulta fondato sul giudizio di non congruità formulato dal Comune, giudizio che viene richiamato e integralmente recepito. Del resto, nella ripartizione delle attività tra SUAQ e RUP comunale, la Provincia ben poteva utilizzare l’istruttoria svolta dal responsabile del progetto, senza doverne ripetere le valutazioni; il rinvio alla determinazione del RUP n. 204 del 2026 rendeva, peraltro, conoscibili le ragioni dell’esclusione. La legittimità di tale giudizio esclude il dedotto vizio derivato.

L’estromissione della prima classificata per mancata iscrizione nella white list non attribuiva alla seconda un diritto automatico all’affidamento, che restava subordinato alla verifica della sua offerta. La gara è stata dichiarata deserta per l’esclusione di entrambi i concorrenti, sulla base di ragioni riferite alle rispettive posizioni; non è stata annullata per estensione ad -OMISSIS- del vizio proprio dell’altra impresa.

I principi del risultato, della fiducia e dell’accesso al mercato non impongono, in effetti, di aggiudicare una concessione quando l’affidabilità economica dell’offerta
non sia stata adeguatamente dimostrata. Il principio del risultato mira a preservare i presupposti per la corretta esecuzione del servizio nel concreto, sicché la presenza di un solo concorrente non attenua la necessità di accertarne l’effettiva sostenibilità.

Il principio non garantisce l’aggiudicazione ad ogni costo del servizio – in questo caso all’unico operatore superstite – indipendentemente dalla scarsa attendibilità
dell’offerta formulata e da una prospettiva oggettivamente sfavorevole di sostenibilità della gestione, ma la possibilità che, attraverso l’affidamento del servizio, sia
perseguito nel modo più appropriato ed effettivo l’interesse pubblico sotteso alla determinazione a contrarre.

Le ripetute richieste di chiarimento escludono, inoltre, che l’estromissione sia stata disposta per un automatismo formale o senza consentire all’operatore di spiegare le economie dichiarate.

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