Tratto da Camera Amministrativa dell’Insubria
La richiesta documentale di cui all’art. 24, comma 7, della L. n. 241/1990 tende a prevalere sulle cause di esclusione e non può essere negata in modo generalizzato mediante formule riferite alla riservatezza, a non precisati divieti pubblicistici o alla pendenza di verifiche istruttorie. In tale campo, l’Amministrazione non può sindacare la concreta utilità o decisività del documento richiesto, dovendo limitarsi a verificare l’astratta pertinenza della documentazione rispetto alle esigenze difensive prospettate.
TAR Lombardia, Milano, Sez. V, n. 4711 del 20 ottobre 2026 – Pres. Mielli, Est. Bini

