Delibera n. 184/2026/PAR
Sezione Controllo Regione Lombardia 14/05/2026
– “il valore della concessione sul quale calcolare gli incentivi tecnici è quello derivante dalla applicazione dell’articolo 179 del Codice, il quale prevede che sia l’ente a doverlo determinare discrezionalmente ma secondo un metodo oggettivo, non potendosi, comunque, fare riferimento al solo valore del canone concessorio”;
La Corte dei conti – Sezione regionale di controllo per la Regione Lombardia – in riscontro all’istanza di parere formulata dal Sindaco del comune di Mariano Comense si pronuncia come segue:
– “è consentita la corresponsione degli incentivi sulla base delle somme effettivamente riscosse dal concessionario, ferma restando la necessità che se ne dia una precisa e dettagliata disciplina in sede regolamentare”;
– “la definizione dei tempi di erogazione degli incentivi per le funzioni tecniche previsti dall’art. 45 del d.lgs. n. 36/2023 rientra nella discrezionalità e nell’autonomia regolamentare del singolo ente interessato, ferma restando la necessità che la relativa liquidazione sia preceduta dal puntuale accertamento, a cura degli organi preposti, circa l’effettivo svolgimento delle specifiche attività incentivate dalla legge e che in caso di liquidazione di somme in acconto sia prevista, in forma postuma alla liquidazione, la ripetizione di quanto erogato nel caso si avveri un fatto che non ne consente il riconoscimento”;
– “non dovendo l’IRAP gravare sulla somma stanziata per gli incentivi tecnici, l’Ente dovrà procedere alla riapprovazione del quadro economico facendo salva l’applicazione della clausola di invarianza finanziaria di cui all’articolo 228 del Codice”.
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