Tratto da: Ministero Interno
Il Consiglio di Stato ha avuto modo di osservare come il rispetto del criterio proporzionale può essere garantito prevedendo l’istituto del voto plurimo in luogo del voto capitario.
(Parere n.22340 del 21.07.2026) Si fa riferimento alla nota con la quale una Prefettura ha chiesto l’avviso di quest’Ufficio in merito al quesito posto dal sindaco e dal presidente del consiglio di … in data 12 giugno scorso. È stato rappresentato che una consigliera comunale di minoranza, eletta quale candidata del …, ha rassegato le dimissioni dal partito …, uscendo dal relativo gruppo consiliare, ed è transitata, come indipendente, all’interno del cd. gruppo misto. La predetta consigliera è componente della commissione consiliare permanente urbanistica del comune ed a seguito delle dimissioni rassegnate dalla medesima il capogruppo del … ha chiesto la convocazione della commissione al fine dell’assegnazione di un nuovo componente del … L’ente, con la nota datata …, nel precisare che la disciplina delle commissioni consiliari del comune di … è prevista dall’articolo 23 del regolamento comunale per il funzionamento del consiglio, ha sottolineato, per i motivi ivi indicati, che le disposizioni normative contenute nei commi 2 e 4 del predetto articolo 23 sono di difficile applicazione in quanto l’osservanza della norma contenuta nel secondo comma contravviene a quella contenuta nel quarto comma e viceversa. In tale quadro normativo è stato chiesto quale criterio debba essere applicato per adeguare la composizione della commissione sopra citata ai mutamenti sopravvenuti all’interno delle forze politiche presenti in consiglio. Al riguardo, in via preliminare, si precisa che le commissioni non sono organi necessari dell’ente locale, cioè non sono componenti indispensabili della sua struttura organizzativa, bensì organi strumentali dei consigli e, in quanto tali, costituiscono componenti interne dell’organo assembleare. In altri termini, le commissioni consiliari operano sempre e comunque nell’ambito della competenza dei consigli. Si rileva che, in base a quanto disposto dall’articolo 38, comma 6, del decreto legislativo n.267/00, le commissioni consiliari, una volta istituite sulla base di una facoltativa previsione statutaria, sono disciplinate dall’apposito regolamento comunale con l’inderogabile limite, posto dal legislatore, riguardante il rispetto del criterio proporzionale nella composizione. Le forze politiche presenti in consiglio devono, pertanto, essere il più possibile rappresentate anche nelle commissioni in modo che in ciascuna di esse sia riprodotto il loro peso numerico e di voto. Quanto al rispetto del criterio proporzionale previsto dal citato articolo 38, il legislatore non precisa come lo stesso debba essere declinato in concreto, pertanto spetta al consiglio comunale prevedere nel regolamento i meccanismi idonei a garantirne il rispetto. Si rileva che nel caso in esame lo statuto dell’ente disciplina le commissioni consiliari permanenti all’articolo 32 che prevede la composizione “in modo da assicurare la rappresentanza proporzionale complessiva dei Gruppi Consiliari sul totale dei membri delle Commissioni stesse”. Il regolamento sul funzionamento del consiglio comunale, delle commissioni consiliari e dell’accesso agli atti del comune di … disciplina all’art.23, comma 2, che “Ciascun Gruppo Consiliare ha diritto ad un numero di rappresentanti nell’ambito di ciascuna commissione pari ad un terzo dei propri eletti in Consiglio, fatta salva la presenza di almeno un rappresentante per ogni Gruppo Consiliare …”. Il successivo comma 4 prescrive che “Ogni consigliere deve far parte almeno di una (1)Commissione”. Si osserva che, in base all’indirizzo giurisprudenziale prevalente in materia, il criterio proporzionale può dirsi rispettato solo ove sia assicurata, in ogni commissione, la presenza di ciascun gruppo, anche se formato da un solo consigliere. Il predetto assunto è stato ribadito dal Consiglio di Stato che, con parere n.04323/2009 del 14 aprile 2010, emesso su ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, ha precisato come il criterio di proporzionalità di rappresentanza della minoranza non può prescindere dalla presenza in ciascuna commissione permanente di almeno un rappresentante di ciascun gruppo consiliare. Anche il TAR Sicilia, con sentenza n.1450 del 30.05.2022, nel richiamare l’orientamento giurisprudenziale consolidato, ha ribadito che il criterio di proporzionalità può considerarsi rispettato solamente se vi è la presenza in ogni commissione consiliare di almeno un rappresentante di ciascun gruppo consiliare. In proposito, si richiama il parere n.771 del 7 marzo 2018 in cui il Consiglio di Stato ha avuto modo di osservare come il rispetto del criterio proporzionale potrebbe essere garantito prevedendo l’istituto del voto plurimo in luogo del voto capitario. Con tale parere è stata ritenuta illegittima una previsione regolamentare che non consentiva “[…] la partecipazione alle commissioni di almeno un rappresentante per ciascuno dei tre gruppi […]” in quanto violativa della “[…] proporzionalità […] la quale – ove ritenuto e come pure rilevato in ricorso – poteva anche essere garantita prevedendo l’utilizzazione del voto plurimo in luogo del voto capitario […]” (cfr. Cons. Stato-sez.I, 26 marzo 2018, n.771). Si soggiunge che il Consiglio di Stato-sez.V, 25 ottobre 2017, n.4919, ha precisato che il criterio di proporzionalità ex art.38, comma 6, d.lgs. n.267/2000, si può esplicare attraverso il voto ponderato (cfr. anche TAR Lombardia-sez.II, 19.11.1996, n.1661) o plurimo assegnato a ciascun componente della commissione in ragione corrispondente a quello della forza politica rappresentata nel consiglio comunale, vale a dire corrispondente al numero di voti di cui dispone il gruppo di appartenenza in seno al consiglio, diviso per il numero dei rappresentanti della stessa lista nella commissione interessata (cfr. anche T.A.R. Campania, Salerno, n.2714 del 20.12.2016). Con specifico riferimento all’istituto del voto plurimo, il Consiglio di Stato-sez.V, con sentenza n.4919 del 25 ottobre 2017, ha osservato che “Nel caso del voto plurimo nelle commissioni consiliari permanente il mandato elettivo del consigliere comunale non è in alcun modo vulnerato. Costui mantiene infatti il voto unico e paritario all’interno dell’organo deliberante a diretta legittimazione democratica, e cioè il consiglio comunale. A fronte di ciò, e per esigenze di funzionalità delle articolazioni interne referenti, costituite appunto dalle commissioni del consiglio, l’inderogabile principio di proporzionalità più volte richiamato può essere attuato non già solo con riguardo alla composizione dell’organo, ma alle modalità di voto. In particolare […] la commissione può essere composta in modo tale da assicurare la presenza in essa di tutte le forze politiche presenti in consiglio, ma con la contestuale previsione di un sistema di voto in grado di rifletterne il diverso peso rappresentativo, e dunque di rispettare sotto questo diverso profilo il principio di proporzionalità di cui all’art.38, comma 6, t.u.e.l.”. Si osserva che il voto ponderato è contemplato nel regolamento dell’ente sopra richiamato in quanto all’articolo 28, comma 2 bis, prevede “Le deliberazioni delle Commissioni Consiliari Permanenti sono assunte con la maggioranza dei voti dei presenti, determinata con il meccanismo del voto ponderato in base al numero dei componenti di ciascun gruppo in Consiglio Comunale”. Tanto premesso, l’ente locale potrebbe valutare la possibilità di meglio specificare nel regolamento il meccanismo idoneo a garantire il rispetto dei canoni ermeneutici indicati nelle pronunce soprarichiamate.

