tratto da giustizia-amministrativa.it

Il T.a.r. per il Lazio ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell’art. 41, comma 2, c.p.a. (limitatamente alle parole “e ad almeno uno dei controinteressati che sia individuato nell’atto stesso”) e dell’art. 49, comma 1, c.p.a. (nella parte in cui non consente al presidente o al collegio di ordinare l’integrazione del contraddittorio quando il ricorso non è stato proposto nei confronti di alcuno dei controinteressati), per contrasto con gli artt. 3, 24, 111, 113 e 117, comma 1, Cost., quest’ultimo in relazione all’art. 6 CEDU

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