tratto da dgt.mef.gov.it

Sentenza del 03/07/2026 n. 588/Sezione 1 – Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Liguria

Agevolazione “prima casa” non preclusa dal possesso di altro immobile nel medesimo comune inidoneo all’uso abitativo

In materia di agevolazione “prima casa”, il soggetto già possessore di un immobile può usufruire della suddetta agevolazione qualora l’immobile già posseduto risulti oggettivamente inidoneo all’uso abitativo per ragioni non dipendenti dalla volontà del proprietario assumendo quindi rilevanza l’effettiva idoneità abitativa del cespite e non la sua classificazione catastale. 
A queste conclusioni è giunta la Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Liguria che ha accolto l’appello del contribuente confermando il diritto dello stesso alla fruizione dell’agevolazione e di conseguenza riconoscendo il rimborso della maggiore imposta di registro versata.

Nel caso di specie, dalla documentazione fotografica prodotta, è emerso che l’immobile già nella titolarità del contribuente fosse materialmente inaccessibile a causa dell’interposizione di un corso d’acqua che lo separava dalla strada pubblica, tale inaccessibilità materiale, causata probabilmente da eventi alluvionali e quindi assolutamente non imputabile al contribuente, impediva l’effettiva funzione abitativa dello stesso, né tantomeno il  conseguente stato di degrado e di abbandono in cui versava l’immobile  poteva essere riconducibile  a volontaria incuria.

Testo integrale della sentenza: sito esterno in una nuova scheda.

 

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