Tratto da: Ministero Interno 

Territorio e autonomie locali 14 Ottobre, 2026
 
Categoria 05.02.06 Diritto di accesso
 
Sintesi/Massima

L’amministrazione comunale, valutata l’istanza di accesso, può consentire il rilascio della documentazione richiesta, oscurando i nominativi ed ogni elemento identificativo dei soggetti coinvolti, qualora tali informazioni non siano necessarie all’effettivo svolgimento del mandato.

Testo

(Parere n.21959 del 16/7/2026) Si fa riferimento alla nota del … con la quale una Prefettura, nell’inviare la richiesta di parere del sindaco e del segretario comunale del …, datata …, in merito al diritto di accesso dei consiglieri comunali ad atti del comune relativi ad un contenzioso pendente, ha chiesto l’avviso di quest’Ufficio nella materia in questione. In particolare, nel caso in esame i consiglieri comunali del gruppo di minoranza “…” hanno richiesto l’accesso agli atti relativi ad un contenzioso civile pendente tra il comune ed una società. Il contenzioso, insorto sulla gestione del cimitero comunale, riguarda l’opposizione ad un decreto ingiuntivo emesso a favore dell’ente; pertanto, i consiglieri hanno chiesto informazioni sulla concessione o meno della provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo e copia integrale di tutti gli atti processuali prodotti e depositati dalle parti nel predetto giudizio. Nella sopra citata nota del … l’ente ha precisato che il giudice del gravame ha rigettato l’istanza di provvisoria esecuzione formulata dal comune ed ha disposto l’avvio della procedura di mediazione demandata, rinviando la causa al … p.v. per la verifica delle condizioni di procedibilità. Il legale dell’ente, in ordine all’accesso agli atti da parte dei consiglieri, ha ritenuto che il rilascio di copie di atti potrebbe compromettere la tutela del diritto di difesa dell’ente in quanto si andrebbero a divulgare a terzi atti e strategie difensive in pendenza di una delicata fase di mediazione e prima della definizione della fase preliminare del giudizio. Con una successiva nota del … l’ente, nell’allegare una ulteriore relazione del legale datata …, ha precisato che il regolamento dei documenti sottratti al diritto di accesso del comune di … prevede, all’articolo 4, l’espressa esclusione dei documenti aventi natura giurisdizionale o collegati con l’attività giurisdizionale. Al riguardo, si segnala, in via generale, che il consigliere comunale per l’accesso agli atti ex art.43 del TUEL, sebbene non abbia l’obbligo di motivare le relative istanze, deve comunque presentare una richiesta di accesso che sia utile all’espletamento del proprio mandato. Il consigliere comunale è titolare di un incondizionato diritto di accesso a tutti gli atti che possano essere utili all’espletamento delle proprie funzioni, anche al fine di valutare, con piena cognizione, la correttezza e l’efficacia dell’operato della pubblica amministrazione, nonché per esprimere un voto consapevole sulle questioni di competenza del consiglio comunale. Il diritto riconosciuto al consigliere comunale si configura come peculiare espressione del principio democratico dell’autonomia locale e della rappresentanza esponenziale della collettività (cfr. sent. TAR Lombardia-Milano, sez.I, 4/12/2025, n.3960). Si osserva che i consiglieri comunali hanno il diritto di ottenere tutte le notizie ed informazioni necessarie all’espletamento del proprio mandato che non è condizionato da una motivazione specifica, sebbene non sia illimitato e debba rispettare i principi di proporzionalità, strumentalità e non aggravamento dell’attività amministrativa (cfr. sentenza TAR Lombardia-Milano, sez.I, 3/11/2025, n.3514). L’istanza del consigliere deve, comunque, muovere da un’effettiva esigenza collegata all’esame delle questioni proprie dell’assemblea consiliare. La strumentalità implica la proporzionalità della richiesta rispetto agli obiettivi perseguiti. In considerazione di tali limiti, i dati personali dei soggetti coinvolti dall’istanza di accesso possono rivelarsi non necessari e, quindi, la loro ostensione integrerebbe un’ingiustificata lesione alla riservatezza dei terzi. Si segnala che il Consiglio di Stato, con sentenza del 1° marzo 2023, n.2189, nel ribadire che la riservatezza non è opponibile ai consiglieri comunali, in quanto gli stessi sono tenuti al segreto d’ufficio ai sensi dell’art.43, comma 2, TUEL (cfr. anche sentenza TAR Lazio-Latina, 3 marzo 2023, n.49), ha nel contempo sottolineato che il rispetto di un equilibrato bilanciamento si può utilmente raggiungere attraverso l’ostensione di tutti gli atti richiesti, previa “mascheratura” dei nominativi e di ogni altro dato idoneo a consentire l’individuazione degli stessi. Con una recente sentenza l’Alto Consesso ha evidenziato che “Nel bilanciamento tra il diritto del consigliere comunale ad acquisire informazioni utili all’esercizio del proprio mandato e la tutela della riservatezza dei terzi, l’accesso non può estendersi ai dati personali e giudiziari non indispensabili al controllo politico-amministrativo. È, pertanto, legittima la scelta dell’amministrazione di mettere a disposizione gli atti richiesti previo oscuramento dei nominativi e di ogni elemento identificativo dei soggetti coinvolti, qualora tali informazioni non siano necessarie all’effettivo svolgimento del munus consiliare (cfr. Cons. Stato-sez.V, 30/10/2025, n.8406). Occorre rilevare in merito al regolamento sopra menzionato del comune di …, concernente i documenti sottratti al diritto di accesso ed alla sentenza del TAR Lazio-Roma, sez.II, del 23.10.2024, n.18678, citata dal legale dell’ente, secondo cui “… è sottratto all’accesso solo il documento che attiene alla strategia difensiva della parte, che non è tenuta a rivelare ad alcun soggetto e, tanto meno, al proprio contraddittore (attuale e potenziale) gli argomenti in base ai quali intende confutare le pretese avversarie …”, non si riferiscono all’accesso del consigliere ai sensi dell’articolo 43 del TUOEL, ma all’accesso agli atti ai sensi della legge n.241/1990. Nel caso in esame, trattandosi di accesso da parte di un consigliere agli atti di un contenzioso pendente, è necessario fare riferimento a quanto espresso dall’Alto Consesso, con sentenza del 29.02.2024, n.1974, che, ritenendo legittima la richiesta di un consigliere comunale, ha “sottolineato che solo gli atti di indagine compiuti dal P.M. e dalla polizia giudiziaria sono coperti dall’obbligo di segreto nei procedimenti penali ai sensi dell’art.329 c.p.p.. Gli atti posti in essere da una pubblica amministrazione (non su delega dell’autorità giudiziaria bensì) nell’ambito dell’attività istituzionale demandatagli dalla legge, sono atti amministrativi ‒ come tali suscettibili di accesso ‒ anche se riguardanti lo svolgimento di attività di vigilanza, controllo e di accertamento di illeciti (per quanto concerne la materia edilizia, ai sensi dell’art.27 del d.P.R. n.380 del 2001) e rimangono tali pur dopo l’inoltro di una denunzia all’autorità giudiziaria”. Con la predetta pronuncia il Consiglio di Stato ha concluso che il comune è tenuto a consentire l’accesso agli atti oggetto della istanza del consigliere con esclusione di quelli effettivamente svolti nell’esercizio di attività di polizia giudiziaria e come tali coperti da segreto investigativo, la cui individuazione non può che essere rimessa ai competenti uffici dell’ente locale. Inoltre, si segnala sulla questione in esame la pronuncia del TAR per l’Emilia Romagna – sez. stacc. Parma, 20 gennaio 2020, n.16, che ha ritenuto illegittimo il diniego operato dall’ente locale in merito alla richiesta di accesso di un consigliere ad una comparsa di costituzione e risposta depositata nell’interesse del comune. Nel caso esaminato nella predetta pronuncia il giudice amministrativo ha ritenuto che la documentazione richiesta dai consiglieri risultava funzionale all’esercizio del mandato e l’istanza presentata non aveva carattere emulativo, pretestuoso e paralizzante per l’ente. Dal quadro normativo e giurisprudenziale delineato sembrerebbe che, nel caso di specie, l’amministrazione comunale, valutata l’istanza di accesso, possa consentire il rilascio della documentazione richiesta, oscurando i nominativi ed ogni elemento identificativo dei soggetti coinvolti, qualora tali informazioni non siano necessarie all’effettivo svolgimento del mandato.

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