L’estate appena trascorsa ci ha portato una serie di pronunce di notevole interesse in tema di demanio marittimo e di concessioni demaniali. Del resto, come l’estate appena trascorsa, soprattutto quanto alle concessioni balneari il tema continua ad essere molto caldo, basti pensare al “bando tipo” in fase di emanazione.
Il Tar del Lazio – Roma ha toccato un tema che il sottoscritto ha dovuto affrontare in un Comune, dove ricopriva anche il ruolo di responsabile del demanio: quello della concessione non delle spiagge ma di immobili destinati a ristorazione.
Soprattutto negli anni 60 – 70 del secolo scorso le nostre coste hanno visto l’edificazione su area demaniale di molti immobili destinati a bar, ristoranti e anche alberghi. Si tratta di immobili in zone di notevole pregio ambientale e paesaggistico, che per legge sono incamerati dallo Stato alla scadenza delle lunghe concessioni da parte del soggetto che li aveva a suo tempo realizzati su aree costiere. Immobili però spesso problematici perché ormai vecchi, per giunta sottoposti da decenni alla notevole forza erosiva del mare, con caratteristiche oggi ormai inadeguate quanto a metratura, accesso disabili, sistemi di sicurezza etc..
Immobili che tuttavia devono essere gestiti.
La competenza è oggi del Comune, come ho già avuto modo di ricordare in un mio precedente scritto (Tar Liguria: la Società in house non ha una vera autonomia dal Comune che la controlla, perciò non può impugnarne un atto. Ma è proprio così?). Il Comune deve concedere il bene, naturalmente con una procedura ad evidenza pubblica. E deve farlo anche se il bene ha problemi strutturali; questo per evitare di essere sottoposto ad un giudizio di responsabilità erariale. Infatti per la concessione del bene è ovviamente previsto il pagamento di un canone che però, e siamo alla nota dolente, spetta non al Comune ma allo Stato. Se l’immobile non è concesso il canone non è pagato e il Demanio potrebbe segnalare alla Procura erariale la colpevole inattività del Comune.
Tuttavia il Comune deve non solo gestire la spesso complessa procedura di affidamento ma anche affrontare i possibili – anzi probabili – ricorsi, sostenendo le spese per tutte queste attività. Se poi la situazione dell’immobile è critica e la concessione non produce entrate perché l’immobile diventa inagibile, come nel caso affrontato dal Tar Lazio, il Comune potrebbe anche essere chiamato a rispondere per responsabilità civile.
Il fatto
Il Comune di Pomezia concede un immobile destinato a bar e ristorazione su area demaniale marittima. Tuttavia poco dopo l’avvio della concessione arriva sul litorale una imponente mareggiata che danneggia l’immobile in maniera grave. L’attività di bar e ristorazione ovviamente ne viene impedita.
A questo punto il concessionario fa causa al Demanio e al Comune, lamentando di avere avuto un consistente lucro cessante per via del cattivo stato manutentivo dell’immobile. I pompieri, intervenuti dopo l’evento meteorologico devastante, avevano infatti rilevato uno stato di ammaloramento della struttura dovuto all’azione erosiva del mare, quindi risalente nel tempo, che la mareggiata ha solo aggravato, rendendola definitivamente non agibile.
La decisione. Le questioni preliminari
Trattandosi di controversia che riguarda una richiesta di danno su un rapporto di concessione di beni pubblici competente a decidere è il Tar, che infatti trattiene la competenza (art. 133 C 1 lett. b) CPA). Sgombrato il primo dei dubbi avanzati dalle parti resistenti ci troviamo ad un secondo problema preliminare, che però ci porta al nocciolo del problema: l’Agenzia del demanio viene immediatamente estromessa dal giudizio. Essendo “estranea al rapporto concessorio” essa non può essere chiamata a rispondere, dice il Tar. Si tratta di un ragionamento rigoroso, giuridicamente ineccepibile.
Certo, la concessione oggi la rilascia il Comune, non lo Stato; ma allora, vien da chiedersi, lo Stato non dovrebbe neppure percepire il canone … Ritorniamo insomma al paradosso a cui si accennava sopra. Come si sia potuto pensare un bene gestito dall’Ente locale, senza che l’Ente ne percepisca le entrate collegate al suo sfruttamento commerciale sembra francamente assurdo. Vero che si tratta di un bene di demanio statale, non comunale; tuttavia almeno le attività (l’ufficio comunale che se ne occupa) e le spese collegate alla funzione (vigilanza del bene, spese legali e assicurative, etc…) dovrebbero essere allora rimborsate. Il Comune, si noti, non può neppure aumentare le tariffe definite con Decreto ministeriale, applicando per esempio un sovra canone a proprio beneficio.
La decisione. Il Comune si salva in extremis…
Qualora il Tar condividesse la prospettazione del ricorrente, quindi, resterebbe il solo Comune a rispondere.
Fortunatamente però il Comune si salva: il Tar rigetta il ricorso. Nel caso specifico viene considerata la straordinarietà dell’evento atmosferico, che del resto aveva interessato, sconvolgendolo, un po’ tutto il litorale tosco – laziale. Inoltre la quantificazione del lucro cessante da parte del ricorrente secondo il Tar non risulta provata adeguatamente. Il Collegio valorizza anche il fatto che la concessione recava una specifica formula di accettazione dell’immobile – si tratta della solita formula di stile per cui il concessionario accetta l’immobile nelle condizioni e stato in cui si presenta al momento della consegna – effettivamente sottoscritta dal concessionario. Una considerazione abbastanza sorprendente questa, dato che i vizi di staticità dell’immobile erano a parere dello scrivente pacificamente da ritenersi come occulti e comunque non evidenti se non forse solo con una perizia ingegneristica che il Comune non ha certamente fatto prima di affidarlo in concessione (del resto le perizie costano … Come si vede, torniamo ancora al problema delle risorse: o è consentito al Comune trarle dalla concessione oppure devono essergli rimborsate da chi percepisce il canone).
Conclusioni
Il Comune si è salvato, qual è il problema?

