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Sentenza del 23/07/2026 n. 5158/Sezione 4 – Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Sicilia

Disapplicazione delle sanzioni tributarie nel caso di incertezza normativa

In materia di sanzioni amministrative conseguenti a violazioni di norme tributarie, l’accertamento dell’obiettiva incertezza normativa, ai fini della disapplicazione delle sanzioni, può essere compiuto dal giudice tributario soltanto in presenza di una specifica domanda del contribuente.
In base a tale principio, la Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia, in parziale riforma della sentenza impugnata, ha accolto l’appello dell’Ufficio richiamando il consolidato orientamento di legittimità sul tema (ex multis, C. Cass. ord. 9 luglio 2019, n. 18388).
Nella stessa pronuncia, il Collegio siciliano ha chiarito che il potere del giudice di dichiarare l’inapplicabilità delle sanzioni ex art. 8, decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546 ricorre solo in presenza di elementi positivi di confusione, i quali devono essere allegati e provati dal contribuente.

Testo integrale della sentenza: sito esterno in una nuova scheda.

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