Sentenza del 20/07/2026 n. 2358/Sezione 3 – Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Puglia
Rottamazione-quater: estinzione del giudizio e coobbligato non aderente
Nel caso di solidarietà passiva per il debito posto in riscossione, la definizione agevolata di cui all’art. 1, co. 231 ss., L. 29 dicembre 2022, n. 197, (c.d. rottamazione-quater) produce i suoi effetti sostanziali e processuali, tra i quali l’estinzione del giudizio, anche nei confronti del coobbligato non aderente.
Così ha stabilito la Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Puglia, sezione 3, sentenza del 20 luglio 2026, n. 2358 sulla base di un precedente di legittimità (Cass. civ., SS.UU, sentenza del 15 marzo 2026, n. 5889).
Nel caso di specie, la Corte adita in sede di appello dall’agente della riscossione, ha dichiarato l’estinzione del giudizio poiché l’obbligata principale aveva aderito alla cosiddetta rottamazione-quater.
Testo integrale della sentenza: sito esterno in una nuova scheda.

