Le convenzioni urbanistiche, che rientrano nel novero degli accordi tra privati e amministrazione ex art. 11 l. n. 241/1990, vanno sempre considerate rebus sic stantibus in ragione della possibile sopravvenienza di nuovi e più aggiornati interessi pubblici, fermo restando l’obbligo di adeguata motivazione sulla necessità di sacrificare le aspettative maturate in capo ai privati. Va pertanto affermata la possibilità del Comune di imprimere una diversa destinazione urbanistica alle aree acquisite in sede di convenzione, a fortiori, laddove la modifica intervenga molto tempo dopo la stipula, quando è plausibile che nella comunità locale sia mutato l’ordine di priorità dei servizi essenziali. La convenzione urbanistica non crea un vincolo di immodificabilità assoluta senza limiti di tempo, e tale da determinare l’illegittimità dei provvedimenti sopravvenuti di segno opposto. I provvedimenti che modificano la destinazione delle aree pubbliche o di uso pubblico vanno quindi esaminati secondo i consueti parametri di ragionevolezza e proporzionalità, verificando se l’amministrazione si sia posta il problema delle conseguenze derivanti dalla nuova scelta urbanistica.
 
TAR Lombardia, Brescia, Sez. II, n. 1312 del 2 ottobre 2026 – Pres. Pedron, Est. Cappelli
 
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