Tratto da: Ministero Interno

Territorio e autonomie locali 30 Settembre, 2026
 
Categoria 05.02.02 Funzionamento, organizzazione
 
Sintesi/Massima

Relativamente ai giorni festivi da computare o meno nel calcolo dei giorni previsti per la convocazione, se tale aspetto non è disciplinato dalle norme locali, occorre fare riferimento all’art.155 c.p.c..

Testo

(Parere n.20658 del 6.7.2026) Si fa riferimento alla nota con la quale il sindaco del comune … ha chiesto un parere sull’esatto computo del termine di tre giorni liberi previsti per la convocazione del consiglio comunale. Al riguardo, si osserva che l’articolo 38, comma 2, del d.lgs. n.267/2000 dispone che “Il funzionamento dei consigli, nel quadro dei principi stabiliti dallo statuto, è disciplinato dal regolamento, approvato a maggioranza assoluta, che prevede, in particolare, le modalità per la convocazione e per la presentazione e la discussione delle proposte”. Il regolamento non è stato inviato dall’ente, né è stato possibile reperirlo sul sito internet; pertanto, non è possibile avere un quadro completo delle norme di cui l’ente si è dotato nella materia in oggetto. Lo statuto del comune di …, invece, in merito alla convocazione del consiglio, all’articolo 15, comma 2, dello statuto prescrive “… Le sessioni ordinarie devono essere convocate almeno cinque giorni prima del giorno stabilito; quelle straordinarie almeno tre. In caso d’eccezionale urgenza, la convocazione può avvenire con un anticipo di almeno 24 ore”. In merito al calcolo dei giorni lo statuto ed il regolamento non forniscono elementi, disponendo solo che l’attività del consiglio si svolge in sessioni ordinarie e straordinarie. Relativamente al punto concernente i giorni festivi da computare o meno nel calcolo dei giorni previsti per la convocazione, si fa presente che se tale aspetto non è disciplinato dalle norme locali, occorre fare riferimento all’art.155 c.p.c.. Tale articolo prescrive che “Nel computo dei termini a giorni o ad ore, si escludono il giorno e l’ora iniziali …. I giorni festivi si computano nel termine. Se il giorno di scadenza è festivo, la scadenza è prorogata di diritto al primo giorno seguente non festivo …”. La Corte di Cassazione, III sez. civ., con sentenza del 21 luglio 2025, n.20509, sebbene si riferisca agli atti processuali, ha precisato che la proroga di cui all’articolo 155, comma 5, c.p.c. si applica anche ai termini la cui scadenza nel giorno di sabato si verifichi in applicazione del quarto comma della disposizione citata, con la conseguenza che, laddove il termine per il compimento di un atto processuale svolto fuori dall’udienza scada un venerdì festivo, esso deve ritenersi prorogato al lunedì successivo (sempre che quest’ultimo, a sua volta, non sia un giorno festivo

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