Tratto da: Ministero Interno 

Territorio e autonomie locali 22 Settembre, 2026
 
Categoria 05.02.04 Convocazione e presidenza
 
Sintesi/Massima

La nomina del presidente non è in linea con lo statuto dell’ente secondo cui il consiglio comunale, nella prima seduta successiva alla sua elezione e dopo la convalida degli eletti, può nominare il presidente del consiglio.

Testo

(Parere n.20659 del 6.7.2026) Si fa riferimento alla nota del … con la quale il sindaco del comune di …, ente avente una popolazione inferiore a 15.000 abitanti alla data del 31 dicembre 2025, ha chiesto l’avviso di quest’ufficio in merito alla legittimità della nomina del presidente del consiglio comunale, avvenuta a fine maggio. Il sindaco, nel precisare che l’attuale amministrazione comunale si è insediata a seguito delle consultazioni elettorali svoltesi nei giorni 3 e 4 ottobre 2021, ha precisato che, con deliberazione consiliare n. … del …, sono state approvate modifiche allo statuto comunale dell’ente. In particolare, è stato introdotto l’articolo 16-bis che prevede l’istituzione della figura del presidente del consiglio, in conformità a quanto dispone l’articolo 39, primo comma, del d.lgs. n.267/2000 per i comuni con popolazione sino a 15.000 abitanti. Il primo cittadino ha segnalato che, con deliberazione n. … del …, l’assise consiliare ha proceduto alla elezione del presidente del consiglio ed ha evidenziato che tale elezione è stata effettuata nella prima seduta consiliare utile successiva all’entrata in vigore della modifica statutaria che ha previsto l’introduzione della figura del presidente. Si osserva che l’articolo 16-bis, che ha introdotto la figura del presidente, prevede al comma 2 quanto segue “Su proposta del Sindaco, il Consiglio comunale, nella prima seduta successiva alla sua elezione, e dopo la convalida degli eletti, può nominare tra i propri componenti, con votazioni successive e separate, a scrutinio segreto e a maggioranza dei 2/3 dei componenti il consesso, il Presidente del Consiglio”. In caso non si raggiunga tale maggioranza, nel terzo comma sono prescritte maggioranze diverse per le successive votazioni. Si rileva che in merito alla nomina del presidente l’art.39 del d.lgs. n.267/2000 dispone che “… Nei comuni con popolazione sino a 15.000 abitanti lo statuto può prevedere la figura del presidente del consiglio”. La norma in esame stabilisce che, se per i comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti è obbligatoriamente previsto il presidente del consiglio, i comuni con popolazione sino a 15.000 hanno soltanto la facoltà di prevedere nello statuto la figura del presidente del consiglio. Nel caso in esame, si ritiene che, se da un lato debba considerarsi corretta la modifica statutaria relativa all’introduzione della figura del presidente, non possa ritenersi corretta la nomina del presidente in quanto eletto nel maggio 2026, quasi 5 anni dopo l’insediamento dell’amministrazione comunale avvenuta nell’ottobre 2021. La nomina del presidente del consiglio non è in linea con l’art.16-bis dello statuto dell’ente che al comma 2, come si è innanzi detto, dispone che il consiglio comunale, nella sua prima seduta successiva alla sua elezione, e dopo la convalida degli eletti, può nominare il presidente del consiglio. Si precisa che la questione rappresentata non è sovrapponibile alle fattispecie esaminate nei pareri ministeriali citati dal sindaco, in quanto nei precedenti pareri forniti da quest’ufficio, la modifica dello statuto e la nomina del presidente sono avvenute a distanza di pochi mesi dall’insediamento dell’amministrazione comunale. Inoltre, si precisa che i pareri ministeriali vengono forniti alla luce delle norme statutarie e regolamentari di cui ciascun ente considerato si è dotato. Nel caso in esame si ritiene, quindi, che la nomina del presidente possa avvenire successivamente al rinnovo degli organi attualmente in carica.

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