tratto da filodiritto.com un articolo di Giueppe Fiorillo e Clemente Lombardi

Abstract

L’art. 2, comma 1, del decreto-legge 7 agosto 2026, n. 144 stabilisce che alle amministrazioni soggette alla disciplina assunzionale di cui all’art. 33 del decreto-legge n. 34/2019 non si applicano più i commi 557, 557-quater e 562 dell’art. 1 della legge n. 296/2006. Il legislatore interviene, dunque, non semplicemente sulle modalità di calcolo della spesa, ma elimina uno dei principali parametri storici attraverso i quali gli enti locali hanno per anni verificato il contenimento della spesa di personale.

La modifica è immediatamente efficace dall’8 agosto 2026, non essendo prevista, per questa disposizione, una decorrenza differita.

La portata della norma è quindi maggiore di quella di una semplice “semplificazione dei conteggi”: viene meno il confronto con un parametro storico spesso risalente a più di un decennio prima e viene definitivamente meno, per gli enti interessati, la necessità di dimostrare il rispetto della spesa media 2011-2013 ovvero, nei casi previsti, del livello 2008.

Il legislatore sembra così prendere atto di un dato ormai evidente: un limite costruito su grandezze finanziarie storiche rischia di diventare, col trascorrere degli anni, più un vincolo procedurale che un reale strumento di governo della spesa.

Premessa

La disciplina della spesa di personale degli enti territoriali ha conosciuto, negli ultimi anni, una progressiva trasformazione: da un sistema fondato prevalentemente sul contenimento quantitativo della spesa e sul meccanismo del turn over si è passati a un modello nel quale assume centralità la sostenibilità finanziaria della spesa di personale.

In tale evoluzione si colloca l’art. 33 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, che ha introdotto un nuovo modello di determinazione della capacità assunzionale, basato sul rapporto tra spesa di personale ed entrate correnti.

Il legislatore compie ora un ulteriore passo con l’art. 2, comma 1, del decreto-legge 7 agosto 2026, n. 144, recante “Disposizioni urgenti per la funzionalità della pubblica amministrazione e degli enti territoriali, nonché in materia di protezione civile” che testualmente stabilisce: “Alle amministrazioni soggette ai vincoli di cui all’articolo 33, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34 […] non si applicano i commi 557, 557-quater e 562 dell’articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296”.

La norma è di particolare rilievo perché interviene sul rapporto tra due diversi sistemi di limitazione della spesa di personale: da un lato, il tradizionale limite storico previsto dalla legge n. 296/2006; dall’altro, il più recente modello di sostenibilità finanziaria introdotto dall’art. 33 del decreto-legge n. 34/2019.

Il punto centrale dell’analisi, pertanto, non è semplicemente chiedersi se un ente possa“spendere di più” per il personale. La vera domanda è un’altra: che cosa cambia concretamente nella programmazione del personale quando il limite storico della spesa viene meno, mentre rimane operativo il sistema basato sulla sostenibilità finanziaria?

Il quadro normativo di riferimento: il precedente sistema: l’art. 1, commi 557 e seguenti, della legge n. 296/2006

Prima della riforma introdotta dal decreto-legge n. 34/2019, il controllo della spesa di personale degli enti locali si fondava soprattutto sull’art. 1, comma 557, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

La disposizione imponeva agli enti sottoposti al previgente patto di stabilità di assicurare la riduzione della spesa di personale e di contenere la dinamica retributiva e occupazionale.

Il comma 557-quater ha poi cristallizzato un parametro storico di riferimento, stabilendo che gli enti assicurassero il contenimento della spesa di personale con riferimento al valore medio del triennio 2011-2013.

Per gli enti soggetti al comma 562 operava invece un diverso criterio, collegato alla spesa di personale sostenuta nell’anno 2008. In termini semplificati:

Norma

Logica del vincolo

Parametro storico

Art. 1, comma 557, legge  296/2006

Riduzione/contenimento della spesa

Spesa complessiva

Art. 1, comma 557-quater, legge 196/2006

Contenimento della spesa di personale

Media 2011-2013

Art. 1, comma 562, legge 296/22006

Limite per determinati enti minori

Spesa 2008

Art. 33 decreto-legge 34/2019

Sostenibilità finanziaria

Rapporto spesa personale/entrate

Il modello storico aveva una logica essenzialmente statica: la spesa corrente per il personale doveva essere confrontata con un parametro storico.

Il nuovo modello è invece dinamico: ciò che conta è la capacità dell’ente di sostenere finanziariamente la propria spesa di personale.

La svolta dell’art. 33 del decreto-legge n. 34/2019

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Eliminazione del vincolo di contenimento della spesa complessiva di personale

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