Sentenza del 10/06/2026 n. 521/Sezione 1 – Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Liguria
Clausola penale e imposta di registro
La clausola penale inserita in un contratto di locazione costituisce disposizione necessariamente connessa al contratto principale ai sensi dell’art. 21, comma 2, D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131 (Testo Unico dell’Imposta di Registro) e, pertanto, non è autonomamente assoggettabile a imposta di registro, dovendosi applicare, in presenza delle condizioni previste dalla norma, la tassazione relativa alla disposizione più onerosa. Non trova invece applicazione l’art. 27 T.U.R., poiché la clausola penale non integra un atto sottoposto a condizione sospensiva: l’eventuale inadempimento o ritardo, infatti, non incide sull’efficacia del contratto, ma rende operativa la penale quale preventiva determinazione convenzionale della conseguenza risarcitoria dell’inadempimento.
In tali termini si è espressa la Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Liguria, statuendo che la clausola penale non determina, per il solo fatto di essere inserita nel contratto di locazione, un’ulteriore imposizione di registro ai sensi dell’art. 27, restando soggetta al regime di tassazione unitaria previsto dall’art. 21, comma 2.
Nel caso concreto, l’Agenzia delle Entrate aveva richiesto al contribuente la maggiore imposta di registro, oltre a sanzioni e interessi, in relazione a un contratto di locazione di un posto auto scoperto. L’Ufficio aveva ritenuto autonomamente rilevante la clausola che prevedeva una penale per ogni giorno di ritardo nella riconsegna, qualificandola come disposizione sottoposta a condizione sospensiva, con conseguente richiesta del conguaglio tra l’imposta fissa di € 200 e quella già versata. I giudici liguri hanno respinto l’appello dell’Agenzia, ritenendo che l’inadempimento cui è subordinata l’operatività della penale non costituisca una condizione sospensiva e che, pertanto, non possa essere applicato l’art. 27 T.U.R.
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