L’ente locale, nelle proprie scelte di pianificazione urbanistica, se intende limitare le attività economiche in una determinata area è tenuto a svolgere un giudizio di proporzionalità rispetto alle effettive esigenze di tutela dell’ambiente urbano o afferente l’ordinato assetto del territorio. In particolare, le destinazioni introdotte ex novo dagli strumenti urbanistici non possono avere effetto espulsivo delle attività già insediate.
 
TAR Lombardia, Milano, Sez. IV, n. 4188 del 9 settembre 2026 – Pres. Cozzi, Est. Lanzafame
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