Oneri di urbanizzazione e mancata deliberazione consiliare
Delibera n. 299/2026/PAR
Sezione Controllo Regione Lombardia 09/09/2026
Il Comune di Magnago formula una richiesta di parere in materia di oneri di urbanizzazione, nel dettaglio, se “alla luce dei principi della contabilità pubblica, della tutela del patrimonio degli Enti Locali e della sana gestione finanziaria:
– La mancata adozione, entro il termine previsto dalla normativa regionale, della deliberazione consiliare di aggiornamento degli oneri di urbanizzazione determini, di per sé, una perdita patrimoniale attuale e definitiva.
– Ovvero se, qualora il credito derivante dalla tardiva deliberazione consiliare avente efficacia retroattiva rimanga giuridicamente esigibile e l’amministrazione conservi il potere-dovere di procedere alla relativa rideterminazione e alla riscossione del conguaglio entro il termine ordinario di prescrizione, debba ritenersi che il patrimonio dell’Ente non abbia ancora subito una perdita definitiva e che il relativo credito continui a costituire un’attività patrimoniale suscettibile di tutela.
– Nel caso di assenza di previsioni nel Piano dei servizi, ai fini dell’aggiornamento triennale degli oneri di urbanizzazione ai sensi dell’art. 44, comma 1, della L.R. 12/2005, si chiede se sia possibile considerare gli interventi di urbanizzazione primaria e secondaria inseriti nel Programma triennale delle opere pubbliche, determinandone i prevedibili costi mediante l’utilizzo dei prezziari regionali delle opere pubbliche e, qualora non siano disponibili interventi programmati o altri elementi oggettivi idonei a determinare analiticamente i prevedibili costi delle opere di urbanizzazione, se sia possibile utilizzare gli incrementi percentuali dei costi delle opere di urbanizzazione rilevati e certificati dall’ISTAT.”
La Corte dei conti – Sezione regionale di controllo per la Lombardia – con riferimento all’istanza formulata dal Sindaco del Comune di Magnago esprime il seguente parere:
- La mancata adozione, entro il termine previsto dalla normativa regionale, della deliberazione consiliare di aggiornamento degli oneri di urbanizzazione non determina, di per sé, una perdita patrimoniale attuale e definitiva in quanto il credito derivante dalla tardiva deliberazione consiliare avente efficacia retroattiva rimane giuridicamente esigibile e l’amministrazione conserva il potere-dovere di procedere alla relativa rideterminazione e alla riscossione del conguaglio entro il termine ordinario di prescrizione o di sopravvenuta impossibilità dell’esazione.
- Ai fini dell’applicazione corretta dell’art. 44 della legge regionale 12/2005 e del calcolo del contributo di costruzione (oneri di urbanizzazione e costo di costruzione), occorre fare riferimento al Piano dei servizi e al Piano triennale delle opere pubbliche. In assenza di previsioni nel Piano dei servizi, ai fini dell’aggiornamento triennale degli oneri di urbanizzazione ai sensi dell’art. 44, comma 1, della L.R. 12/2005, non è possibile in alcuna maniera determinare gli oneri di urbanizzazione per servizi non previsti. La previsione di nuove dotazioni di servizi per il territorio (o di nuove regole di piano), quand’anche formulata in una delibera di aggiornamento degli oneri di urbanizzazione, determinerà effetti solamente per il futuro.
- Il mancato aggiornamento di tutti gli atti obbligatori di pianificazione e programmazione previsti dalla legge determina danno erariale e le conseguenti responsabilità in ragione dell’impossibilità di adeguare gli oneri di urbanizzazione (e richiederne il relativo pagamento) alla realtà effettiva dei servizi necessari, ma non previsti formalmente.
In ordine al punto 3 che precede è esclusa l’applicazione degli effetti esimenti di cui all’art. 2 della legge 1/2026.
È, altresì, escluso l’esonero della responsabilità per eventuali danni erariali conseguenti a ritardi ed inerzie nell’aggiornamento del contributo di costruzione (punto 1, secondo periodo).
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