Tratto da: Ministero Interno
L’accesso del consigliere comunale a tutte le notizie/informazioni dell’ente non può sottrarsi alla regola del ragionevole bilanciamento, dato che i diritti fondamentali di pari rango sono in rapporto d’integrazione reciproca, non gerarchica, per cui nessuno di essi ha prevalenza assoluta sugli altri.
(Parere n.18572 del 16.6.2026) Si fa riferimento alla nota con cui il segretario generale dell’Unione … ha rappresentato che sono state inoltrate richieste di accesso agli atti aventi ad oggetto relazioni istruttorie, note interne e documentazione relativa ad una serie di irregolarità segnalate proprio dal segretario dell’Unione nell’esercizio delle sue funzioni istituzionali. È stato precisato che una richiesta è stata presentata dal consigliere dell’Unione ai sensi dell’art.43 del d.lgs. n.267/2000 ed altra richiesta è stata avanzata dal consigliere regionale, presidente della commissione di garanzia, ai sensi dell’art.25 dello statuto della Regione … e dell’art.147 del regolamento interno del consiglio regionale. Si evidenzia che le istanze dei predetti consiglieri non sono state allegate dall’ente alla nota di richiesta di parere. Si fa presente che gli atti di cui i predetti consiglieri hanno chiesto l’accesso potrebbero presentare, ad avviso del segretario, profili di rilevanza penale nonché eventuali responsabilità amministrativo-contabile; pertanto, è stata inviata dall’ente una segnalazione alle competenti autorità giudiziarie e contabili. Di conseguenza, è stato chiesto se sia corretto rilasciare i documenti al consigliere dell’Unione e al consigliere regionale in presenza dei possibili profili di rilevanza penale e contabile. I consiglieri, nel caso in esame, hanno chiesto l’accesso agli atti in base alla normativa sopra richiamata; pertanto, si ritiene debbano essere osservati i principi generali ribaditi più volte dalla giurisprudenza. Innanzitutto, i dati e le informazioni di cui viene a conoscenza il consigliere comunale devono essere utilizzati solo per le finalità realmente pertinenti al mandato. Inoltre, si osserva che i consiglieri comunali hanno il diritto di ottenere tutte le notizie ed informazioni necessarie all’espletamento del proprio mandato che non è condizionato da una motivazione specifica, sebbene non sia illimitato e debba rispettare i principi di proporzionalità, strumentalità e non aggravamento dell’attività amministrativa (cfr. sentenza TAR Lombardia-Milano, sez.I, 3/11/2025, n.3514). Si evidenzia, altresì, che il Consiglio di Stato, con sentenza del 13 giugno 2025, n.5197, ha ribadito che l’accesso del consigliere comunale a tutte le notizie e le informazioni in possesso dell’ente locale, utili all’espletamento del proprio mandato, garantito dall’art.43 del d.lgs. n.267/2000, pur avendo un’estensione più ampia di quello della l. n.241/1990, non può sottrarsi alla regola del ragionevole bilanciamento, visto che i diritti fondamentali di pari rango si trovano nell’assetto costituzionale in un rapporto di integrazione reciproca, non ordinato su base gerarchica, per cui non è possibile individuare uno di essi che abbia la prevalenza assoluta sugli altri. La necessità del bilanciamento emerge dallo stesso art.43 laddove esige che i dati richiesti siano utili all’espletamento del mandato e si pongano in rapporto di strumentalità alle funzioni espletate, in modo da consentire al consigliere comunale di valutare – con piena cognizione – la correttezza e l’efficacia dell’operato dell’amministrazione, nonché esprimere un voto consapevole sulle questioni di competenza del consiglio e promuovere tutte le iniziative che spettano ai singoli rappresentanti del corpo elettorale locale (T.A.R. Lombardia-sez.I, n.3121/2024). Con una recente sentenza l’Alto Consesso ha evidenziato che “Nel bilanciamento tra il diritto del consigliere comunale ad acquisire informazioni utili all’esercizio del proprio mandato e la tutela della riservatezza dei terzi, l’accesso non può estendersi ai dati personali e giudiziari non indispensabili al controllo politico-amministrativo. È, pertanto, legittima la scelta dell’amministrazione di mettere a disposizione gli atti richiesti previo oscuramento dei nominativi e di ogni elemento identificativo dei soggetti coinvolti, qualora tali informazioni non siano necessarie all’effettivo svolgimento del munus consiliare” (cfr. Cons. Stato-sez.V, sent. n.8406 del 30/10/2025).

