Tratto da: Sentenzeappalti

Consiglio di Stato, Sez. V, 26.06.2026 n. 6663

L’art. 5.2 del disciplinare di gara, rubricato “Requisiti di capacità economica – finanziaria”, prevedeva che l’operatore economico dovesse presentare, in conformità all’art. 100, c. 11, del d.lgs. 36/2023 e all’art. 40, co. 1-bis dell’Allegato II.12, “una polizza integrativa alternativa al fatturato globale minimo diversa da quella relativa ai rischi professionali, obbligatoria per legge, con un massimale pari al dieci per cento dell’importo delle opere da progettare, corrispondente a euro 2.000.000”.

L’art. 40, co. 1 – bis dell’Allegato II.12 citato, applicabile ratione temporis, dispone che: “Nei servizi di architettura e ingegneria e negli altri servizi tecnici, i requisiti economico – finanziari sono dimostrati tramite una copertura assicurativa con massimale pari al dieci per cento dell’importo delle opere o, in alternativa, da un fatturato globale maturato nei migliori tre esercizi degli ultimi cinque anni antecedenti la pubblicazione del bando e non superiore al valore stimato dell’appalto”.

Il Collegio osserva che, partendo dalla lettura delle suddette disposizioni, la questione non si fonda sulla eterointegrazione della legge di gara, ma sulla esatta interpretazione della stessa in relazione alla disciplina del Codice dei contratti.

In primo luogo, va confermato quanto osservato dal T.A.R., ossia che il R.T.I. -OMISSIS- e il R.T.I. -OMISSIS- hanno presentato una sola polizza, ossia quella della responsabilità professionale, anche se di massimale adeguato, ma la lex specialis ha previsto che i requisiti di capacità economico finanziaria non potevano essere soddisfatti attraverso la polizza per la responsabilità professionale, ma occorreva un’altra polizza, come correttamente ha fatto il R.T.I. Technital.

Infatti, in sede di chiarimenti la Stazione appaltante ha confermato che, ai fini della qualificazione, era necessaria una polizza distinta da quella per la responsabilità professionale. Come affermato dal Collegio di prima istanza “Tali chiarimenti, lungi dal modificare la legge di gara, ne riproducono la testuale portata”.

Ciò premesso, dalla piana lettura del quadro normativo di riferimento, si evince che i requisiti di capacità economico finanziaria, in ragione della locuzione ‘saranno dimostrati’, precisata dall’art. 40 co. 1 bis cit., si pongono come scelta alternativa da parte dell’operatore economico. La locuzione indica una precisa volontà del legislatore di semplificare i requisiti per questa tipologia di servizi, introducendo una alternatività tra copertura assicurativa e fatturato globale quale modalità di dimostrazione dei requisiti economico – finanziari per la partecipazione alle gare di servizi di ingegneria e architettura. Ne consegue che appare evidente che il riferimento alla polizza alternativa non può che essere intesa come alternativa al requisito del fatturato globale.

Infatti, la norma della lex specialis in contestazione, contrariamente a quanto afferma l’appellante, non esclude affatto che l’operatore economico possa avvalersi, quale requisito economico-finanziario ai fini partecipativi, del “fatturato globale maturato nei migliori tre esercizi degli ultimi cinque anni antecedenti la pubblicazione del bando”, previsto dall’art. 40, comma 1 bis dell’Allegato II.12 del Codice dei Contratti Pubblici.

A rendere evidente ciò è sufficiente riportare l’incipit dell’art. 5.2 del Disciplinare di gara, secondo cui: “L’operatore economico che partecipa alla presente procedura di gara in conformità a quanto indicato dall’art. 100, c. 11 del D.lgs. n. 36/2023 e dall’art. 40 – Comma 1 bis dell’Allegato II.12, deve presentare una polizza integrativa alternativa al fatturato globale minimo … con un massimale pari al dieci per cento dell’importo delle opere da progettare …”.

A sostegno della tesi, depone il fatto che la norma, oltre a richiamare l’art. 40 – co. 1 bis dell’Allegato II.12 del Codice dei Contratti Pubblici, come osserva il T.A.R., dichiara espressamente di porsi in conformità con quanto dallo stesso indicato (“L’operatore economico che partecipa alla presente procedura di gara in conformità a quanto indicato … dall’art. 40 – Comma 1 bis dell’Allegato II.12, deve presentare …).

In definitiva, la semplice lettura della disposizione rende evidente che non si esclude che l’operatore economico possa avvalersi, quale requisito economico finanziario ai fini partecipativi, del “fatturato globale” minimo, anche in considerazione dell’art. 1, comma 3, del medesimo Allegato II.12 del Codice, secondo cui “le stazioni appaltanti non possono richiedere ai concorrenti la dimostrazione della qualificazione con modalità, procedure e contenuti diversi da quelli previsti” dallo stesso d.lgs. n. 36 del 2023.

In considerazione dei rilievi espressi, appare agevole comprendere che l’eterointegrazione della norma della lex specialis con la norma del d.lgs. n. 36 del 2023 non appare necessaria, essendo sufficiente interpretare correttamente le disposizioni evocate, laddove il riferimento alla polizza alternativa non può che essere inteso come alternativo al requisito del fatturato.

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