tratto da fiscooggi.it

La notifica viziata non rileva se l’atto è stato impugnato

Il ricorso dimostra che il contribuente è stato messo nelle condizioni di conoscere il procedimento attivato nei suoi confronti quindi la notifica ha raggiunto il suo scopo

SINTESI: Per fermo indirizzo della Suprema Corte, la notificazione non è un elemento costitutivo ma una condizione integrativa di efficacia dell’atto tributario, sicché la sua inesistenza o invalidità non determina in via automatica l’inesistenza dell’atto medesimo, quando ne risulti inequivocamente la piena conoscenza da parte del contribuente entro il termine di decadenza concesso all’Amministrazione Finanziaria per l’esercizio del potere attribuitole dalla legge (cfr. Cass. n. 13852 del 2010, Cass. n. 8374 del 2015, Cass. n. 21071 del 2018, Cass. n. 26310 del 2021, Cass. n. 6048 del 2025). Tale opzione interpretativa si conforma all’orientamento ormai consolidato secondo cui l’inesistenza della notifica della cartella di pagamento è configurabile, oltre che in caso di totale mancanza materiale della stessa, soltanto qualora venga posta in essere un’attività priva degli elementi costitutivi essenziali idonei a renderla riconoscibile come notificazione, ricadendo ogni altra ipotesi di difformità dal modello legale nella categoria della nullità, sanabile con efficacia ex tunc per raggiungimento dello scopo (cfr. Cass. Sez. U. n. 14916 del 2016, Cass. n. 21865 del 2016, Cass. n. 1156 del 2019).

Ordinanza n. 22800 del 6 luglio 2026 (udienza del 17 giugno 2026)
Cassazione civile, sezione V – Presidente Napolitano Lucio
Notifica degli atti – Il vizio di nullità o di inesistenza della notifica è irrilevante ove l’atto abbia raggiunto il suo scopo, per avere il destinatario spiegato impugnazione contro di esso in data antecedente alla scadenza del detto termine

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