tratto da fiscooggi.it

Per provare l’avvenuta notificazione è sufficiente depositare la relata

Non è necessario produrre copia della cartella in giudizio per dimostrare che la notifica sia avvenuta correttamente

Se la cartella di pagamento è pervenuta all’indirizzo del destinatario, deve ritenersi ritualmente consegnata, salvo che il contribuente provi di essersi trovato senza sua colpa nell’impossibilità di prenderne cognizione.

SINTESI. Secondo la giurisprudenza della Corte, la prova del perfezionamento del procedimento di notificazione della cartella di pagamento è assolta mediante la produzione della relazione di notificazione e/o dell’avviso di ricevimento, non essendo necessaria la produzione in giudizio della copia della cartella stessa (Cass. n. 23039 del 2016; Cass. n. 23902 del 2017; Cass. n. 16121 del 2019; Cass. n. 20444 del 2019; Cass. n. 23426 del 2020; si veda anche Cass. n. 20769 del 2021), la quale, una volta pervenuta all’indirizzo del destinatario, deve ritenersi ritualmente consegnata, stante la presunzione di conoscenza di cui all’art. 1335 cod. civ., superabile solo se il contribuente dimostri di essersi trovato senza sua colpa nell’impossibilità di prenderne cognizione (Cass. n. 15795 del 2016; Cass. n. 33563 del 2018; Cass. n. 12883 del 2020).
Tra l’altro, questa Corte ha, infatti, precisato che, in tema di copie di documenti, il disconoscimento della conformità all’originale, che deve avvenire in modo chiaro e circostanziato e non con mere clausole di stile, presupponendo l’esistenza di un documento originale ed attenendo al contenuto di quello prodotto in copia, consente di dimostrare la difformità anche mediante presunzioni e si differenzia dal cd. diniego di originale, con cui viene contestata la stessa esistenza dell’originale del documento e richiede la querela di falso, al fine di espungere dall’ordinamento la copia artificiosamente creata, privandola di efficacia probatoria (Cass. n. 134 del 2025).

Ordinanza n.  24002 del 24 luglio 2026 (udienza del 26 giugno 2026)
Cassazione civile, sezione V 
Notifica della cartella di pagamento e disconoscimento della conformità all’originale

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