Abstract
L’art. 37 dell’ipotesi di CCNL Funzioni Locali 2025-2027, sottoscritto il 21 luglio 2026 ridisegna organicamente la disciplina relativa alla costituzione del Fondo Risorse Decentrate (FRD), introducendo, a partire dal fondo dell’anno 2027, un nuovo modello di determinazione delle risorse, superando la precedente impostazione, caratterizzata da una progressiva stratificazione di norme contrattuali e legislative, adottando un sistema unitario basato sulla definizione di una parte stabile consolidata, corrispondente al valore del Fondo certificato dall’organo di revisione nell’anno 2026. Su tale base vengono successivamente applicati gli incrementi stabili e variabili previsti dal nuovo contratto collettivo, secondo una disciplina più lineare, coordinata e funzionale alla semplificazione delle operazioni di costituzione del Fondo.
Introduzione
Il nuovo art. 37 dell’ipotesi di CCNL Funzioni Locali 2025-2027, sottoscritto il 21 luglio 2026, rappresenta uno degli interventi più rilevanti degli ultimi anni in materia di costituzione del Fondo Risorse Decentrate (FRD). La disposizione non si limita ad aggiornare gli importi del fondo, ma introduce una profonda revisione delle regole che disciplinano il Fondo delle risorse decentrate negli enti locali, perseguendo un obiettivo di razionalizzazione e di maggiore leggibilità del sistema, senza tuttavia superare alcuni limiti strutturali derivanti dalla legislazione vincolistica.
Dal punto di vista tecnico-giuridico, la norma si colloca nel solco della progressiva evoluzione iniziata con l’art. 67 del CCNL 21 maggio 2018, introducendo una diversa impostazione metodologica: non si assiste più ad una sommatoria di incrementi stratificatisi nel tempo, bensì alla cristallizzazione della parte stabile del fondo in un importo consolidato certificato dai revisori nell’anno 2026, sul quale vengono poi innestati gli incrementi previsti dal nuovo contratto.
La certificazione del 2026 quale “anno zero” del nuovo Fondo
L’elemento probabilmente più innovativo è contenuto nei commi 1 e 2, nei quali il legislatore contrattuale sceglie di individuare nella certificazione dei revisori relativa all’anno 2026 la base giuridica del nuovo Fondo.
Il primo elemento di maggiore interesse è il comma 2. Per oltre vent’anni il Fondo delle risorse decentrate è stato caratterizzato da una progressiva stratificazione normativa; ad ogni rinnovo contrattuale aggiungeva nuove voci:
- incrementi ex art. 15 CCNL 1999;
- consolidamenti del 2001;
- incrementi del 2004;
- incrementi del 2008;
- risorse ex art. 67 del CCNL 2018;
- varie disposizioni legislative.
Il risultato era un Fondo costituito come somma di “pezzi storici”, spesso difficili da ricostruire: l’art. 37 rompe radicalmente questo schema.
Dal punto di vista sistematico, il Fondo 2027 nasce quindi come un “fondo consolidato”, analogamente a quanto avviene nella contabilità pubblica quando si assumono determinati valori storici come basi di partenza.
La base di riferimento sarà rappresentata, dunque, dal valore del Fondo certificato dall’organo di revisione nel corso del 2026.
Tale importo costituirà il punto di partenza sul quale verranno poi applicati gli incrementi previsti dalla nuova disciplina contrattuale, a garanzia di una maggiore uniformità nella determinazione delle risorse disponibili, riducendo le incertezze interpretative che negli ultimi anni hanno caratterizzato numerosi enti locali.
Il contratto opera una sorta di novazione contrattuale del Fondo; non interessa più ricostruire la provenienza storica delle singole risorse: ciò che assume rilievo è esclusivamente il valore certificato.
E’ una tecnica normativa simile a quella utilizzata in altri settori del pubblico impiego quando il legislatore ha inteso “cristallizzare” situazioni pregresse.
La conseguenza pratica è rilevantissima: dal 2027 non sarà più necessario verificare se una determinata voce derivasse: dal CCNL 1999; dal CCNL 2001; dal CCNL 2004; dal CCNL 2018.
L’unica base giuridica diventa il Fondo consolidato; questa scelta riduce notevolmente il contenzioso interpretativo.
Il riferimento al “valore certificato dai revisori” non è casuale; le parti contrattuali attribuiscono alla certificazione una funzione quasi costitutiva.
Non è semplicemente una presa d’atto contabile, diventa il presupposto giuridico dell’intero nuovo Fondo; ne consegue una responsabilizzazione molto forte: del servizio finanziario; dell’organo di revisione; dell’ufficio personale.
Eventuali errori nel Fondo 2026 rischiano infatti di trascinarsi indefinitamente negli anni successivi; probabilmente assisteremo, già nel corso del 2026, ad una vera e propria attività di revisione straordinaria dei Fondi da parte degli enti.
Questa soluzione presenta diversi vantaggi: sul piano amministrativo elimina, almeno in teoria, la necessità di ricostruire annualmente tutta la complessa genealogia delle singole poste derivanti dai CCNL del 1999, 2001, 2004, 2006, 2008, 2018 e dalle numerose disposizioni legislative intervenute negli anni; sul piano probatorio offre un dato certificato, già sottoposto al controllo dell’organo di revisione, riducendo il rischio di contestazioni successive.
Tuttavia questa scelta apre anche alcuni interrogativi; infatti il rinvio al valore “certificato” non distingue tra: errori materiali nella costituzione del fondo 2026; interpretazioni giuridiche successivamente superate; eventuali rilievi della Corte dei conti intervenuti dopo la certificazione.
Si pone quindi il problema se il valore certificato assuma natura definitivamente cristallizzata oppure se possa essere corretto in autotutela qualora emerga un errore.
La soluzione più convincente sembra essere negativa rispetto alla cristallizzazione assoluta; la certificazione dei revisori non crea infatti un giudicato amministrativo; essa costituisce un controllo di regolarità contabile, ma non impedisce all’ente di correggere successivamente errori nella determinazione del fondo, soprattutto ove ciò sia imposto dalla legge o dalla giurisprudenza contabile.
La nuova struttura della parte stabile
Il comma 3 riprende la tradizionale distinzione tra risorse stabili e variabili, ma la rende molto più ordinata; le lettere da a) ad h) individuano tassativamente le fonti di incremento stabile.
Sotto questo profilo emerge una precisa scelta di politica contrattuale; mentre il CCNL 2018 aveva prodotto un sistema piuttosto frammentato, il nuovo articolo tende a concentrare tutte le fattispecie incrementative in un unico elenco.
Dal punto di vista della tecnica normativa si tratta di una disposizione molto più leggibile.
Le lettere a), b), c) e d) rappresentano incrementi derivanti direttamente: dal CCNL; dalla legge di bilancio; dal decreto-legge n. 25/2025.
Qui emerge una scelta politica importante: il rinnovo contrattuale non finanzia integralmente gli incrementi con risorse proprie; una parte deriva da trasferimenti statali.
È il caso della lettera b), limitata ai Comuni; si tratta di un meccanismo che rafforza il collegamento tra rinnovi contrattuali e finanza pubblica nazionale.
Particolarmente interessante appare la previsione della lettera e), relativa alle RIA e agli assegni ad personam del personale cessato.
La disposizione conferma un principio ormai consolidato nella contrattazione: il risparmio permanente derivante dalle cessazioni alimenta stabilmente il Fondo.
Non si tratta di un incremento “nuovo”, ma della conferma di una logica di riutilizzo delle economie strutturali.
Le lettere f) e g) sono invece molto interessanti. Consentono di adeguare il Fondo: quando aumenta stabilmente il personale; quando nuove entrate finanziano stabilmente posti.
È una disposizione che supera molte rigidità precedenti. Negli anni passati l’incremento del personale non sempre comportava una corrispondente crescita del Fondo.
Si creavano quindi situazioni paradossali:più personale, ma medesime risorse accessorie.
Il nuovo contratto prova a riequilibrare questo rapporto.
Le lettere f) e g) confermano un’impostazione ormai consolidata:
- neutralità finanziaria delle assunzioni finanziate da terzi (si tratta di una previsione che mira a garantire la sostenibilità finanziaria delle assunzioni finanziate esternamente, evitando che tali costi incidano sulle disponibilità ordinarie del Fondo;
- possibilità di adeguare il Fondo all’incremento stabile della dotazione organica (lo scopo è consentire la copertura dei maggiori trattamenti economici collegati all’ampliamento del personale).
Come pure la lettera h), che mantiene inoltre la possibilità di destinare al Fondo le economie derivanti dalle risorse per il lavoro straordinario, ad invarianza complessiva di risorse stanziate, rimaste inutilizzate a consuntivo.
Quest’ultimo meccanismo è particolarmente razionale, perché consente di spostare risorse da istituti ormai scarsamente utilizzati verso forme più moderne di incentivazione della performance.
Gli incrementi economici introdotti dal nuovo contratto
qui il testo integrale: La costituzione del Fondo Risorse Decentrate a seguito della sottoscrizione dellipotesi di CCNL Funzioni Locali 20252027

