Tratto da: Sentenzeappalti

Consiglio di Stato, Sez. V, 11.08.2026 n. 6507

9.5.1. L’appalto in questione era effettivamente in parte “a corpo” (circa il 70%) e in parte “a misura” (circa il 30%). Si veda in tal senso l’art. 1.3. del capitolato speciale di appalto;
9.5.2. Lo stesso CSA specifica al medesimo art. 1.3. che: “Nell’appalto a corpo il corrispettivo consiste in una somma determinata, fissa ed invariabile”; “Nell’appalto a misura, invece, il corrispettivo consiste nell’individuazione di un prezzo per ogni unità di misura di lavorazione o di opera finita, da applicare alle quantità eseguite di lavorazione o di opera”;
9.5.3. Dal canto suo, l’art. 16 del disciplinare di gara espressamente prevedeva che: a) la busta dell’offerta economica doveva contenere a pena di esclusione, oltre al ribasso percentuale da applicare, anche il computo metrico estimativo; b) tale CME doveva “essere corrispondente al prezzo complessivamente offerto”; c) pertanto, CME e ribasso percentuale avrebbero dovuto essere eguali; d) il CME, in particolare, doveva a pena di esclusione essere formulato in misura corrispondente ossia eguale alla somma risultante dallo sconto percentuale offerto;
9.5.4. Dal CME posto a base di gara si evince infine che le 4 voci di abbattimento alberi che avevano formato oggetto di “rettifica” in sede di chiarimenti (2, 63, 71 e 73) erano tutti ricompresi nella quota di lavori “a misura”;
9.5.5. Nella prospettiva della stazione appaltante e di quella di-OMISSIS-, il CME avrebbe valore puramente indicativo e non anche negoziale. Ciò sulla base di un certo orientamento secondo cui, sulla base della norma dell’art. 118 d.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 (benché abrogata dal successivo decreto legislativo n. 50 del 2016): “la giurisprudenza amministrativa ha tratto l’esistenza di un principio di carattere generale, di immediata applicazione, per il quale l’importo offerto dall’operatore economico consiste nel prezzo a corpo derivante dall’applicazione del ribasso percentuale sull’importo a base di gara, con conseguente sua prevalenza in caso di contrasto con l’importo derivante dalla somma delle voci contenute nel computo metrico estimativo (cfr. Cons. Stato, sez. V, 23 marzo 2018, n. 1851, nonché, ancor più recentemente in caso identico, sez. V, 26 ottobre 2018, n. 6119)”. Ed ancora che: “la precisazione legislativa secondo cui il computo metrico estimativo “non ha valore negoziale” va intesa nel senso che l’importo complessivo dei lavori ivi indicato non impegna l’offerente poiché non integra un elemento essenziale del futuro contratto di appalto. La sua finalità, come da indicazione normativa, è quella di “agevolare lo studio dell’intervento”, vale a dire solo quella di consentire alla stazione appaltante di verificare la completezza e la precisione dell’offerta” (così Cons. Stato, sez. V, 19 febbraio 2019, n. 1143);
9.5.6. Va subito precisato, osserva il collegio, come il detto orientamento si sia formato in relazione ai contratti “stipulati a corpo” (cfr. par. 2.3.3. della suddetta decisione n. 1143 del 2019). Quanto invece ai contratti “stipulati a misura” si è formato un ulteriore indirizzo secondo cui occorre verificare, caso per caso, se la lex specialis abbia espressamente inteso attribuire, o meno, “un valore dirimente al computo metrico” (CGARS, sez. giurisdiz., 10 maggio 2022, n. 560);
9.5.8. Ebbene nel caso di specie, alla luce di quanto previsto dai richiamati art. 1.3. del CSA (il quale prevedeva, per la quota “a misura”, che il corrispettivo consiste nell’individuazione di un prezzo per ogni unità di misura di lavorazione) e dall’art. 16 del disciplinare (il quale prevedeva, dal canto suo, che il prezzo risultante dal CME doveva a pena di esclusione corrispondere al prezzo risultante dalla applicazione della percentuale di ribasso) è agevole ricavare che, come puntualmente messo in evidenza dalla difesa di parte appellante, per la quota di lavorazioni da eseguirsi a misura il corrispettivo contrattuale è determinato in fase esecutiva mediante l’applicazione dei prezzi unitari offerti alle quantità effettivamente realizzate, con la conseguenza che i prezzi unitari contenuti nel computo metrico estimativo allegato all’offerta economica non assumevano valore meramente interno o giustificativo ma costituivano parametro negoziale per la determinazione del corrispettivo dovuto. In altre parole, quantomeno per la quota di lavorazioni a misura i prezzi unitari indicati nei computi metrici assumevano valore negoziale in quanto destinati a incidere direttamente sulla determinazione del corrispettivo contrattuale in fase esecutiva. Il tutto con la ulteriore conseguenza per cui le difformità tra gli importi ivi indicati nel CME e quelli risultanti dalla applicazione del ribasso percentuale non potevano essere degradate a mere discordanze interne o ad errori materiali;
9.5.9. Alla luce di tali considerazioni la giurisprudenza richiamata dalla controparte — relativa agli appalti integralmente a corpo — non è quindi applicabile al caso in esame;
9.5.10. Ne deriva da quanto detto che la discrasia tra importo risultante dalla sommatoria delle voci del CME, in quanto elementi essenziali dell’offerta per la quota “a misura”, ed importo risultante dalla applicazione dello sconto percentuale non poteva che comportare la indeterminatezza dell’offerta;

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