Tratto da: Sentenzeappalti

Consiglio di Stato, Sez. V, 06.08.2026 n. 6416

3. Con il primo motivo di gravame, l’appellante lamenta che, dopo la corretta distinzione tra il concetto di “minimi salariali” (c.d. trattamento retributivo minimo) e quello di “costo orario medio del lavoro”, il TAR sarebbe pervenuto “a una conclusione errata, anche in ragione di una “verificazione” che non ha affrontato il nodo centrale: il “minimo salariale”. La sentenza gravata, infatti, conclude ritenendo che vi fosse stato solo uno scostamento del “costo del lavoro”, che non rendeva l’offerta incongrua: aliud pro alio” (atto di appello, p. 8).
In particolare, l’appellante lamenta sia che non si fosse tenuto conto degli aumenti precedenti al rinnovo di cui al CCNL del 2025, sottoscritto dopo la presentazione delle offerte del gennaio precedente, e sia che anche gli aumenti di cui al CCNL del 2025 non fossero un evento imprevedibile, e dovessero comunque essere tenuti in conto dall’aggiudicataria in sede di presentazione dell’offerta.
Le censure sono infondate.

4. Premette anzitutto il Collegio che, come correttamente evidenziato dal giudice di prime cure, il trattamento retributivo minimo ha carattere originario, in quanto viene desunto direttamente dal pertinente contratto collettivo nazionale e non abbisogna, per la sua enucleazione, di alcuna operazione di carattere statistico-elaborativo, mentre il concetto di “costo medio orario del lavoro” è il frutto dell’attività di elaborazione del Ministero, che lo desume dall’analisi e dall’aggregazione di dati molteplici e inerenti a svariati istituti contrattuali.
Pertanto, l’operatore economico, soltanto con riferimento al costo medio della manodopera indicato nelle tabelle ministeriali, che non assume valore di parametro assoluto e inderogabile, può evidenziare una particolare organizzazione imprenditoriale idonea a dimostrare la sostenibilità degli scostamenti. Non può, pertanto, desumersi dal mero disallineamento tra costo della manodopera indicato nell’offerta e costo medio del lavoro rappresentato nelle tabelle ministeriali, la violazione dei minimi salariali.

5. Tanto premesso, il giudice di prime cure ha disposto verificazione, il cui esito è il seguente: “In merito alla congruità e idoneità del costo della manodopera a garantire i diritti retributivi dei dipendenti, la risposta è positiva in ragione del moderato scostamento del costo orario già evidenziato.
Altrettanto può dirsi in ordine al rispetto dei minimi salariali, in considerazione dell’applicazione del CCNL sottoscritto dalle organizzazioni sindacali e datoriali maggiormente rappresentative.
Non sono emerse evidenze tali da far risultare l’offerta dell’operatore controinteressato manifestamente incongrua rispetto alle previsioni di gara”.

6. In particolare, per quel che attiene al trattamento retributivo antecedente al CCNL del 2025, il verificatore ha motivatamente rappresentato la sussistenza di scostamenti minimi tra l’offerta e le tabelle ministeriali, tali per cui non vi è stata comunque un’offerta in perdita.
Per quel che attiene al trattamento di cui al CCNL del 2025, trattasi di vicende che, al momento della presentazione delle offerte, assumevano carattere meramente eventuale e ipotetico, per cui le stesse non possono essere assunte a base di verifica dell’offerta, fermo restando che i nuovi livelli retributivi sono applicabili alla futura esecuzione del contratto.
Di contro, le argomentazioni di parte appellante (cfr. atto di appello, pp. 8-24) sono frutto di considerazioni di tipo squisitamente soggettivo, e sono rimaste smentite dall’esito della verificazione, i cui risultati possono senz’altro essere convalidati anche nella presente sede giudiziale, in quanto frutto di presupposti del tutto in linea con le coordinate normative e con i CCNL rilevanti nel caso di specie, e in quanto prive di errori metodologici e/o di calcolo.

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