Tratto da: Ministero Interno 

Territorio e autonomie locali 12 Agosto, 2026
 
Categoria 05.02.06 Diritto di accesso
 
Sintesi/Massima

L’art.43 del d.lgs. n.267/2000 esige che i dati richiesti siano utili all’espletamento del mandato e si pongano in rapporto di strumentalità alle funzioni espletate, in modo da consentire al consigliere comunale di valutare la correttezza e l’efficacia amministrativa.

Testo

(Parere n.17160 dell’1.6.2026) Si fa riferimento alla nota datata 20 aprile scorso con cui il sindaco ed il segretario comunale del comune di … hanno chiesto un parere di quest’ufficio sul corretto esercizio, da parte dei consiglieri comunali, delle prerogative connesse al mandato elettivo, con particolare riguardo agli istituti rientranti nel cd. sindacato ispettivo. Il sindaco ha lamentato che alcuni consiglieri sono soliti presentare, anche direttamente all’organo di revisione economico-finanziaria, richieste di chiarimenti, molto dettagliate, relative a singoli atti di gestione. Al riguardo, si rappresenta che l’attività ispettiva dei singoli consiglieri si esercita attraverso gli strumenti previsti dall’articolo 43 del medesimo decreto legislativo n.267/2000, ossia attraverso la presentazione di interrogazioni, di mozioni ed altre istanze di sindacato ispettivo a cui il sindaco e gli assessori sono obbligati a rispondere, nonché attraverso richieste agli uffici per ottenere tutte le notizie e le informazioni in loro possesso, ritenute utili all’espletamento del proprio mandato. Nell’eventualità in cui si ricevano segnalazioni di disservizi o di situazioni di carenze nelle strutture comunali, i singoli consiglieri possono utilizzare gli strumenti di cui al richiamato articolo 43 del d.lgs. n.267/2000; è, però, necessario che vi sia una disciplina che garantisca il rispetto del principio della distinzione tra funzioni di indirizzo e compiti di gestione come declinato, tra l’altro, dall’art.107 del d.lgs. n.267/2000. È opportuno segnalare che il consigliere comunale per l’accesso agli atti ex art.43 del TUEL, sebbene non abbia l’obbligo di motivare le relative istanze, deve comunque presentare una richiesta di accesso che sia utile all’espletamento del proprio mandato. Sul punto, il Consiglio di Stato, con sentenza n.4792 del 22.6.2021, ha evidenziato che l’esercizio del diritto di accesso di cui all’articolo 43, comma 2, TUEL deve essere letto ed interpretato in stretto rapporto con l’art.42 del medesimo TUEL; pertanto, il suddetto limite implica che il diritto di conoscenza del consigliere debba porsi in rapporto di strumentalità con la funzione di indirizzo e di controllo politico-amministrativo, propria del consiglio comunale. I dati e le informazioni di cui viene a conoscenza il consigliere comunale devono essere utilizzati solo per le finalità realmente pertinenti al mandato. In merito, il TAR Veneto-sez.I, con sentenza del 29 aprile 2020, n.393, ha avuto modo di precisare che sono da ritenere non coerenti con il mandato dei consiglieri comunali le istanze di accesso che, per il numero degli atti richiesti e per l’ampiezza della loro formulazione, si traducano in un eccessivo e minuzioso controllo dei singoli atti in possesso degli uffici, in quanto siffatte richieste “… si configurano come forme di controllo specifico, non già inerente alle funzioni di indirizzo e controllo politico-amministrativo” demandate dalla legge ai consigli comunali (cfr. Consiglio di Stato-sez.V, 28 novembre 2006, n.6960). Si osserva che i consiglieri comunali hanno il diritto di ottenere tutte le notizie e informazioni necessarie all’espletamento del proprio mandato che non è condizionato da una motivazione specifica, sebbene non sia illimitato e debba rispettare i principi di proporzionalità, strumentalità e non aggravamento dell’attività amministrativa (cfr. sentenza TAR Lombardia-Milano, sez.I, 3/11/2025, n.3514). Inoltre, si evidenzia che il Consiglio di Stato, con sentenza del 13 giugno 2025, n.5197, ha ribadito che l’accesso del consigliere comunale a tutte le notizie e le informazioni in possesso dell’ente locale, utili all’espletamento del proprio mandato, garantito dall’art.43 del d.lgs. n.267/2000, pur avendo un’estensione più ampia di quello della l. n.241/1990, non può sottrarsi alla regola del ragionevole bilanciamento, visto che i diritti fondamentali di pari rango si trovano nell’assetto costituzionale in un rapporto di integrazione reciproca, non ordinato su base gerarchica, per cui non è possibile individuare uno di essi che abbia la prevalenza assoluta sugli altri. L’Alto Consesso ha osservato che la necessità del bilanciamento emerge dallo stesso art.43 laddove esige che i dati richiesti siano utili all’espletamento del mandato e si pongano in rapporto di strumentalità alle funzioni espletate, in modo da consentire al consigliere comunale di valutare – con piena cognizione – la correttezza e l’efficacia dell’operato dell’amministrazione, nonché esprimere un voto consapevole sulle questioni di competenza del consiglio e promuovere tutte le iniziative che spettano ai singoli rappresentanti del corpo elettorale locale.

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