Il Consiglio di Stato ha evidenziato che l’art.43 del TUOEL non può trovare applicazione nel caso di società a partecipazione minoritaria, per le quali il soggetto pubblico (l’ente locale) non ha poteri di influenza qualificata.
(Parere n.15608 del 15/5/2026) È pervenuta a questa Direzione la nota con la quale il segretario comunale di … ha chiesto l’avviso di quest’Ufficio in materia di accesso da parte dei consiglieri comunali, ai sensi dell’art.43 del d.lgs. n.267/2000, agli atti di una Fondazione di partecipazione. In particolare, è stato chiesto se rientri nell’accezione di “ente dipendente”, di cui all’art.43, comma 2, del TUOEL, anche una Fondazione di partecipazione operante nel settore dei servizi alla persona. Successivamente, con nota n. … datata …, è stato trasmesso dalla Prefettura lo statuto della Fondazione di partecipazione, richiesto da questo Ufficio, al fine di disporre di un quadro di valutazione più completo. In via preliminare, si fa presente che l’articolo 43, comma 2, del TUEL dispone che “I consiglieri comunali e provinciali hanno diritto di ottenere dagli uffici, rispettivamente, del comune e della provincia, nonché dalle loro aziende ed enti dipendenti, tutte le notizie e le informazioni in loro possesso, utili all’espletamento del proprio mandato. Essi sono tenuti al segreto nei casi specificamente determinati dalla legge”. Al riguardo, si osserva che il Tribunale Amministrativo Regionale del Veneto, con sentenza n.768 del 23 maggio 2022, confermata dal Consiglio di Stato con la pronuncia n.8688 dell’11.10.2022, ha affermato che la particolare latitudine del diritto d’accesso esercitato dai componenti degli organi consiliari comprende, come si evince dalla formulazione testuale dell’art.43, comma 2, del TUEL, gli atti formati o stabilmente detenuti da tutte le aziende o enti partecipati dal comune. Il giudice amministrativo ha precisato che la ratio dell’estensione del diritto d’accesso dei consiglieri, operata dall’art.43 del TUEL anche nei confronti delle aziende o enti dipendenti del comune, risiede nel fatto che tali aziende ed enti dipendenti gestiscono pubblici servizi locali. In riferimento all’accesso agli atti o documenti di enti dipendenti del Comune, il Consiglio di Stato, nella sentenza n.3157 del 28 marzo 2023 (cfr. anche TAR Toscana, sentenza 10 aprile 2024, n.1143), ha chiarito che il concetto di dipendenza “deve ritenersi circoscritto alle situazioni in cui il soggetto, indipendentemente dalla sua natura e dalle forme della sua organizzazione, ricada sotto il ‘dominio’ dell’ente locale, che vi partecipa ai fini della migliore valorizzazione, anche strumentale, degli interessi pubblici”. L’Alto Consesso ha, quindi, riconosciuto tale situazione di dipendenza nel caso di società in house e delle società a controllo pubblico. Nella prima ipotesi il concetto di dipendenza è collegato al requisito del controllo analogo: “in tal caso la relazione di ‘dipendenza’ si specifica e connota in termini di ‘influenza determinante’ in ordine agli ‘obiettivi strategici’ ed alle ‘decisioni significative’ assunte dalla società controllata”. Nel caso della società “a controllo pubblico” la relazione di ‘controllo’ si specifica nel senso della partecipazione al capitale sociale in modo maggioritario, “idonea ad instaurare, di diritto, un dominio delle decisioni assembleari (art.2359, comma 1, n.1)”; della possibilità “di condizionare, con il proprio necessario assenso, ‘le decisioni finanziarie e gestionali strategiche relative all’attività sociale’ (cfr. art.2, comma 1, lett.b), secondo alinea d.lgs. n.175 cit.): situazione sovrapponibile a quella di una ‘influenza dominante’, prefigurata, sotto la specie del c.d. controllo interno di fatto, dall’art.2359, comma 1, n.2 c.c.”. Il Consiglio di Stato con la predetta pronuncia ha, quindi, evidenziato che l’art.43 del TUOEL non possa trovare applicazione nel caso di società a partecipazione minoritaria, per le quali il soggetto pubblico (l’ente locale) non ha poteri di influenza qualificata, sicché non sussiste, nei rapporti con la società, una relazione di ‘dipendenza’. Alla luce del quadro normativo e giurisprudenziale sopra richiamato, si ritiene che nel caso in esame la Fondazione di partecipazione non possa essere considerata un ente dipendente dal Comune, in quanto non emergono elementi idonei a configurare una situazione di dipendenza della Fondazione dal Comune poiché la stessa ha natura di diritto privato. Inoltre, come si evince dall’art.10 dello statuto della Fondazione, nonostante sia prevista la designazione da parte del sindaco della maggioranza dei componenti del consiglio di amministrazione (4 componenti su 7), viene escluso espressamente “qualsiasi controllo della Fondazione da parte del Comune di …”. Ciò premesso, ai consiglieri comunali non può essere consentito l’accesso agli atti e/o documenti della Fondazione poiché la fattispecie in esame non rientra nei casi previsti dall’art.43, comma 2, del TUEL.

