Tratto da: Ministero Interno 

Territorio e autonomie locali 5 Agosto, 2026
 
Categoria 05.02.06 Diritto di accesso
 
Sintesi/Massima

La materia dell’organizzazione degli uffici rientra nelle competenze della giunta comunale … La materia dell’accesso agli atti da parte dei consiglieri rientra nelle competenze del consiglio comunale.

Testo

(Parere n.15601 del 15.5.2026) Si fa riferimento alla nota con la quale una Prefettura, nel trasmettere la richiesta di parere di alcuni consiglieri, ha chiesto l’avviso di questo Ufficio in merito all’adozione di un decreto adottato dal sindaco di …. La questione è nata a seguito di una istanza, a firma di alcuni consiglieri, di annullamento in autotutela ex art.21 nonies della L. n.241/1990 del decreto n.4 del 17/03/2026, adottato dal sindaco, ai sensi dell’art.50, comma 2, del d.lgs. n.267/2000, in materia di disciplina dell’accesso agli uffici comunali da parte dei consiglieri per l’acquisizione di informazioni, atti e documenti utili all’espletamento del mandato. Gli amministratori che hanno sottoscritto la predetta istanza ritengono che tale decreto violi il loro diritto di accesso previsto dall’art.43 del TUOEL. Al riguardo, in via generale, si osserva che il Consiglio di Stato, con la pronuncia n.769/2022, ha evidenziato che il particolare diritto di accesso del consigliere non è illimitato, vista la sua potenziale pervasività e capacità di interferenza con altri interessi primariamente tutelati (in termini, C.d.S.-sez.V, 2 gennaio 2019, n.12). Tale particolare accesso, per essere funzionalmente correlato al migliore svolgimento del mandato consiliare, non deve incidere sulle prerogative proprie degli altri organi comunali, a necessaria garanzia delle funzioni che a questi (il sindaco e la giunta) e non al consiglio l’ordinamento attribuisce, nel quadro dell’assetto dell’ente; inoltre, non deve essere in contrasto con il principio costituzionale di razionalità e buon funzionamento dell’azione amministrativa (art.97 Cost.) e deve avvenire con modalità corrispondenti al livello di digitalizzazione dell’amministrazione (cfr. art.2, comma primo, d.lgs. n.82/2005). È necessario, come prescritto dall’art.43 TUOEL, che la domanda muova da una effettiva esigenza del consigliere affinché tutte le informazioni e le notizie acquisite siano utili all’espletamento del proprio mandato. In merito, il TAR Veneto-sez.I, con sentenza del 29 aprile 2020, n.393, ha avuto modo di precisare che sono da ritenere non coerenti con il mandato dei consiglieri comunali le istanze di accesso che, per il numero degli atti richiesti e per l’ampiezza della loro formulazione, si traducano in un eccessivo e minuzioso controllo dei singoli atti in possesso degli uffici, in quanto siffatte richieste “… si configurano come forme di controllo specifico, non già inerente alle funzioni di indirizzo e controllo politico-amministrativo” demandate dalla legge ai consigli comunali (cfr. Consiglio di Stato-sez.V, 28 novembre 2006, n.6960). Occorre evidenziare che l’azione amministrativa deve ispirarsi al principio di economicità e, pertanto, nell’esaminare le domande di accesso, l’Amministrazione deve tener conto della necessità di arrecare il minor aggravio possibile, sia organizzativo che economico, alla propria struttura. Sul punto, si segnala quanto espresso dal TAR Lazio, sez.I, con sentenza del 3 febbraio 2023, n.49 secondo cui “il diritto di accesso come concepito dal legislatore deve incontrare comunque un equilibrato rapporto in grado di garantire anche l’efficacia e l’efficienza dell’operato dell’amministrazione locale …”. Il diritto di accesso del consigliere, quindi, non è illimitato, vista la sua potenziale capacità di interferenza con altri interessi primariamente tutelati. Siamo di fronte ad un diritto soggettivo pubblico funzionale alla cura di un interesse pubblico connesso al mandato derivante dal risultato elettorale. È, tuttavia, ovvio che i dati e le informazioni di cui viene a conoscenza il consigliere comunale devono essere utilizzati solo per le finalità realmente pertinenti al mandato, rispettando il dovere del segreto secondo quanto previsto dalla legge e nel rispetto dei principi in materia di privacy. Il rapporto sinergico fra il diritto di accesso ed il diritto alla privacy rappresenta due interessi e diritti di primario e pari rango che, in quanto tali, sono meritevoli di tutela da parte dell’ordinamento giuridico. Nel caso in esame, il sindaco ha adottato, ai sensi dell’art.50, comma 2, del d.lgs. n.267/200, un decreto in materia di disciplina dell’accesso agli uffici comunali da parte dei consiglieri; pertanto, è stato chiesto se sia legittimo un decreto sindacale su tale materia. Nell’evidenziare che il vigente ordinamento non prevede poteri di controllo di legittimità sugli atti degli enti locali in capo a questa Amministrazione, occorre far presente che, sebbene il sindaco possa, ai sensi dell’articolo sopra richiamato (art.50, comma 2, TUOEL), sovrintendere al funzionamento dei servizi e degli uffici ed all’esecuzione degli atti, la disciplina dell’accesso agli uffici da parte dei consiglieri comunali, contenuta nel decreto sindacale, coinvolge in parte la materia dell’organizzazione degli uffici e, in parte, la materia dell’accesso agli atti del comune da parte dei consiglieri. Si evidenzia che la materia dell’organizzazione degli uffici rientra nelle competenze della giunta comunale; infatti, la giunta approva, come prescrive l’articolo 48 del TUOEL, il regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi, nel rispetto dei criteri generali stabiliti dal consiglio. Tale regolamento definisce la struttura organizzativa, la dotazione organica ed il funzionamento interno dell’ente. La materia dell’accesso agli atti da parte dei consiglieri rientra nelle competenze del consiglio comunale. Inoltre, il decreto sindacale n.4 del 17 marzo 2026, se da un lato sembra adottato al fine di assicurare un accesso ordinato agli uffici da parte dei consiglieri e di tutelare la riservatezza dei dati personali, nel rispetto dei principi enucleati dalla giurisprudenza sopra richiamata, dall’altro, in alcune parti, pare limitare il diritto di accesso previsto dall’articolo 43 del TUOEL, in particolare, all’articolo 3, concernente “Modalità di richiesta”, dove prevede che la richiesta di accesso del consigliere deve contenere la motivazione connessa all’espletamento del mandato. In merito, il Consiglio di Stato, con la sentenza del 1° marzo 2023, n.2189, ha ribadito che sul consigliere comunale non grava alcun onere di motivare le proprie richieste di accesso. Infatti, tale diritto riconosciuto ai consiglieri comunali è strettamente funzionale all’esercizio delle loro funzioni e si configura come peculiare espressione del principio democratico dell’autonomia locale e della rappresentanza esponenziale della collettività. Sul consigliere, quindi, non può gravare alcun particolare onere di motivare le proprie richieste di accesso, atteso che, diversamente opinando, sarebbe introdotta una sorta di controllo dell’ente, attraverso i propri uffici, e la struttura burocratica comunale, da oggetto del controllo riservato al consiglio, si ergerebbe paradossalmente ad “arbitro”. In conclusione, il decreto sindacale in esame da un lato disciplina aspetti relativi all’organizzazione degli uffici, materia che rientra nella competenza della giunta, dall’altro tende a regolamentare la materia relativa all’accesso agli atti del comune da parte del consigliere, materia disciplinata dall’articolo 43 del TUOEL su cui esiste copiosa e consolidata giurisprudenza.

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