Tratto da: ANAC
Per persone giuridiche ed enti, va indicato l’importo del contributo erogato e pure la denominazione dell’entità erogatrice
I contributi ricevuti a supporto della campagna elettorale di titolari di cariche politiche elettive di livello statale, regionale, locale vanno resi pubblici in base alle normative sulla trasparenza. Avendo ricevuto Anac richiesta di parere da parte di un Consiglio Regionale riguardo ai contributi ricevuti a sostegno della campagna elettorale di alcuni Consiglieri regionali eletti, l’Autorità ha ritenuto di fornire ulteriori indicazioni di carattere generale alle amministrazioni sul tema, previa consultazione del Garante per la protezione dei dati personali.
Con delibera n.295, approvata dal Consiglio dell’Autorità del 21 luglio 2026, Anac ha chiarito che i contributi ricevuti dai titolari di cariche elettive di livello statale, regionale, locale a supporto della propaganda elettorale, deve realizzarsi nel pieno della trasparenza, ma distinguendo fra persone fisiche ed enti e soggetti con personalità giuridica.
Per le persone fisiche e le imprese con ditta individuale va pubblicato l’importo del contributo erogato (se superiore ai tremila euro nell’anno) e, nel rispetto del principio di minimizzazione, oscurando il nominativo del donatore. Per le persone giuridiche e gli enti, va indicato l’importo del contributo erogato (se superiore a tremila euro nell’anno), e la denominazione della persona giuridica o dell’ente.
I nominativi dei donatori privati, sopra l’importo fissato dalla legge, sebbene non immediatamente conoscibili attraverso la pubblicazione, potranno sempre essere conosciuti attraverso l’accesso civico e tale indicazione dovrà essere ricordata anche sul sito dalle singole amministrazioni.
Di fatto, quindi, per il principio di minimizzazione, la pubblicazione non è immediata, ma la novità è che i nomi dei singoli donatori oltre la soglia saranno comunque conoscibili attraverso l’accesso civico.
Tali dichiarazioni (in base agli artt. 2, co. 1, n. 3, della l. n. 441/1982 e 4, co. 3, della legge n. 659/1981) vanno pubblicate entro tre mesi dalla elezione nella sezione “Amministrazione trasparente” sottosezione di primo livello “Organizzazione” del sito istituzionale dell’amministrazione, unitamente alle altre dichiarazioni previste (dichiarazione reddituale e patrimoniale, dichiarazione delle spese sostenute e delle obbligazioni assunte per la propaganda elettorale).
Nella sezione “Amministrazione trasparente” – sottosezione di primo livello “Organizzazione”, dove le dichiarazioni sui contributi erogati sono pubblicate, le amministrazioni danno in ogni caso evidenza della possibilità di visionare i dati oscurati mediante la messa a disposizione a coloro che ne facciano richiesta, secondo le regole in materia di accesso civico generalizzato (in base al d.lgs. 33/2013).
La decisione presa da Anac, in concerto con l’Autorità Garante della Privacy bilancia esigenze di trasparenza e di riservatezza dei terzi realizzando la pubblicazione con l’oscuramento dei nominativi dei donatori.
Le informazioni riferite a persone giuridiche, società, comitati, associazioni o enti in generale, non rientrano nella definizione di “dato personale”. Ne discende che, per le informazioni riguardanti questi soggetti non rilevano esigenze di protezione dei dati personali e, quindi, le dichiarazioni relative ai contributi erogati sono pubblicate con l’indicazione della denominazione della persona giuridica o dell’ente. Fanno eccezione le informazioni relative alle imprese individuali, che possono costituire dati personali se consentono l’identificazione di una persona fisica.
Anac precisa, da ultimo, che sono esclusi dall’obbligo di pubblicare le dichiarazioni relative agli eventuali contributi ricevuti a sostegno della campagna elettorale i componenti degli organi di indirizzo politico eletti nei comuni con popolazione inferiore ai 15.000 abitanti ai quali non trovano applicazione gli obblighi di pubblicazione di cui all’art. 14, co. 1, lett. f) del d.lgs. n. 33/2013. L’esclusione opera anche laddove i titolari di incarichi politici dei comuni con popolazione inferiore ai 15.000 abitanti assumano un incarico in un organo politico di secondo livello (Province, Città metropolitane, Comunità montane, Unioni di comuni, Consorzi di enti locali e altre forme associative).
La Delibera dell’Autorità
Trasparenza dei contributi ricevuti a supporto della campagna elettorale di titolari di cariche politiche elettive di livello statale, regionale, locale, da pubblicare ai sensi dell’art. 14, co. 1, lett. f) del d.lgs. n. 33/2013.

