Sentenza del 01/06/2026 n. 8483/Sezione 1 – Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Roma
Requisiti di validità dell’invito al contraddittorio e contestazione dell’abuso del diritto
In tema di procedimento tributario, il contraddittorio preventivo deve ritenersi validamente instaurato ai sensi dell’art. 6-bis, Legge 27 luglio 2000, n. 212 quando l’invito notificato al contribuente, pur privo della formale qualificazione di schema d’atto, ne realizzi sostanzialmente la funzione, consentendo al contribuente un confronto informato ed effettivo ed il pieno esercizio del diritto di difesa.
Parimenti, ai fini della contestazione di abuso del diritto, non è necessario che l’invito ne contenga l’espresso richiamo, essendo sufficiente che renda percepibili i presupposti e gli elementi essenziali posti a fondamento della futura presta impositiva sì da integrare una richiesta di chiarimenti come contemplata dall’art. 10-bis, L. n. 212/2000.
Così ha stabilito la Corte di giustizia tributaria di primo grado di Roma che, nella specie, ha accolto nel merito il ricorso del contribuente avverso un atto di accertamento per abuso del diritto, rigettando, tuttavia, le doglianze relative alla mancanza del contraddittorio previo ed alla presunta genericità della richiesta di chiarimenti imposta dal comma 6, del già menzionato art. 10-bis dello Statuto dei diritti del contribuente.
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