Ordinanza del 03/02/2026 n. 2211/Sezione V civile – Corte di cassazione
Presunzione legale relativa e obbligo di motivazione della sentenza
L’ art. 32, comma 1, n. 2 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600 pone una presunzione legale relativa a favore dell’Agenzia delle Entrate con riferimento all’accertamento fondato sui dati acquisiti ai sensi dell’art. 32, comma 1, n. 7 del D.P.R. n. 600 del 1973, con la conseguenza che il giudice tributario dinanzi al quale sia impugnato l’avviso di accertamento deve adeguatamente motivare sulla idoneità delle prove e delle argomentazioni addotte dal contribuente per superare quella presunzione.
Così ha statuito la Corte di Suprema di Cassazione, Sez. V civ., ordinanza del 3 febbraio 2026, n. 2211, cassando con rinvio Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Sicilia, sez. 7, sentenza del 17 gennaio 2024, n. 462 (con la quale è stato deciso l’appello del contribuente avverso Corte di giustizia tributaria di primo grado di Enna, sez. 2, sentenza dell’11 novembre 2019, n. 526).
Nel caso di specie, il contribuente aveva dedotto, a fronte della ripresa fiscale fondata sui movimenti bancari, giustificazioni circa quei movimenti nei rapporti tra lui e il figlio, tra lui e la moglie, tra lui e l’associazione agricola di cui faceva parte, ed anche tra più conti correnti a lui stesso intestati (giroconti), che non risultano essere stati adeguatamente indagati dal giudice di appello.

