tratto da dgt.mef.gov.it

Sentenza del 01/04/2026 N. 150/1 – Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado di Macerata

Accollo del debito d’imposta e (divieto di) compensazione con crediti di soggetto diverso

In tema di accollo del debito d’imposta ex art. 1, decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, è vietato al consorzio, quale accollante, procedere all’estinzione del debito tributario accollato di una propria consorziata mediante compensazione con propri crediti d’imposta, atteso, altresì, che il consorzio è autonomo centro d’imputazione di rapporti giuridici e soggetto terzo rispetto alle imprese consorziate.
Questo principio è stato espresso dalla Corte di giustizia tributaria di Macerata la quale, dopo aver brevemente analizzato la disciplina di cui all’art. 1 cit. in merito al divieto di compensazione in caso di accollo e dell’art. 17, del D.lgs. 9 luglio 1997, n. 241 (che ammette la compensazione solo per debiti e crediti del medesimo soggetto), ha respinto il ricorso della consorziata ricorrente.
Il Collegio, nella pronuncia di cui si discute, ha ricordato che l’utilizzo in compensazione di un credito d’imposta dell’accollante per estinguere obbligazioni tributarie dell’accollato è vietato, indipendentemente dall’esistenza del credito e dalla buona fede del contribuente e, peraltro, che la compensazione non potrebbe operare tra soggetti diversi (cfr. C. Cass. ordinanza 16 febbraio 2025, n. 3930).

Testo integrale della sentenza: sito esterno in una nuova scheda

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