dalla redazione
Il Tribunale di Savona condanna il Ministero dell’Interno al rimborso delle differenze retributive. Decisiva la distinzione tra proroga e rinnovo della convenzione.
La proroga di una convenzione di segreteria stipulata prima dell’entrata in vigore del decreto ministeriale 21 ottobre 2020 non determina automaticamente l’applicazione dei nuovi criteri di classificazione, quando si limita a differirne la scadenza senza modificare gli enti aderenti, l’assetto organizzativo o le altre condizioni del rapporto.
È questo il principio ricavabile dalla sentenza n. 296/2026, pronunciata il 23 giugno 2026 dal Tribunale di Savona, Sezione Lavoro, nella controversia promossa dal Comune di Quiliano nei confronti del Ministero dell’Interno.
La vicenda
Il Comune di Quiliano, sede di segreteria di classe III, aveva costituito nel 2019 una convenzione con i Comuni di Airole e Castel Vittorio, alla quale aveva successivamente aderito anche il Comune di Olivetta San Michele.
Alla sede era stato assegnato un segretario iscritto nella fascia professionale A, proveniente dalla posizione di disponibilità. In applicazione dell’articolo 43, comma 2, del CCNL dei segretari comunali e provinciali del 16 maggio 2001, il segretario aveva conservato il trattamento economico più favorevole precedentemente goduto, mentre la differenza relativa alla retribuzione di posizione restava a carico del Ministero dell’Interno.
Nel luglio 2022 gli enti avevano deliberato di prorogare la convenzione fino al 30 settembre 2025. La proroga non aveva comportato modificazioni soggettive od oggettive e la Prefettura ne aveva preso atto, confermando la titolarità del segretario e la classificazione della sede.
Il Ministero aveva tuttavia riconosciuto il rimborso delle differenze retributive soltanto fino al 30 settembre 2022, data originariamente prevista per la scadenza della convenzione. Secondo l’Amministrazione statale, dopo tale data avrebbe dovuto applicarsi la nuova disciplina introdotta dall’articolo 16-ter del decreto-legge n. 162/2019 e dal decreto ministeriale 21 ottobre 2020.
Il nuovo sistema di classificazione
La riforma del 2020 ha stabilito che la classe delle sedi convenzionate sia determinata considerando la somma degli abitanti di tutti i Comuni partecipanti, anziché la popolazione del solo Comune capofila.
La legge ha però espressamente previsto che i nuovi criteri si applichino alle convenzioni stipulate a decorrere dall’entrata in vigore del decreto ministeriale attuativo. Per le convenzioni costituite secondo il nuovo sistema, inoltre, la retribuzione di posizione del segretario proveniente dalla disponibilità è riconosciuta nella misura prevista per il Comune capofila.
L’articolo 5 del decreto ministeriale disciplina, invece, la fase transitoria: le convenzioni nelle quali il segretario era stato assegnato prima dell’entrata in vigore del decreto restano classificate secondo il precedente criterio fino alla loro naturale scadenza.
Proroga e rinnovo non sono equivalenti
Il punto centrale della controversia consisteva nello stabilire se la deliberazione adottata nel 2022 avesse semplicemente prorogato la convenzione del 2019 oppure avesse dato vita a una nuova convenzione, soggetta alla disciplina sopravvenuta.
Il Tribunale distingue nettamente le due fattispecie.
Il rinnovo presuppone una nuova manifestazione negoziale e una rinegoziazione delle condizioni del rapporto. La proroga, invece, si limita a differire il termine finale di efficacia, lasciando immutato il contenuto dell’accordo e senza produrre effetti novativi.
Nel caso esaminato non era stata dimostrata alcuna cessazione del precedente rapporto convenzionale né la stipulazione di un nuovo accordo. Al contrario, gli atti deliberativi degli enti e la presa d’atto della Prefettura dimostravano la volontà di proseguire la medesima convenzione senza soluzione di continuità.
Il Tribunale ha pertanto escluso l’applicazione della disciplina sopravvenuta e ha ritenuto ancora operante l’articolo 43, comma 2, del CCNL 16 maggio 2001.
La condanna del Ministero
Il giudice ha riconosciuto il diritto del segretario alle differenze retributive per il periodo compreso tra il 1° ottobre 2022 e il 30 settembre 2025 e ha condannato il Ministero dell’Interno a rimborsare al Comune di Quiliano l’importo di 60.311,91 euro, oltre rivalutazione monetaria e interessi.
Il Ministero è stato inoltre condannato al pagamento delle spese di giudizio, liquidate in 6.700 euro in favore del Comune e in ulteriori 6.700 euro in favore del segretario.
Il significato della decisione
La sentenza afferma un principio importante: la mera scadenza del termine originariamente indicato nella convenzione non è sufficiente a determinare il passaggio al nuovo regime, quando gli enti, prima della scadenza, abbiano deliberato una vera e propria proroga, mantenendo inalterato il rapporto convenzionale.
Ciò che rileva non è soltanto la denominazione attribuita all’atto, ma il suo contenuto sostanziale. Perché possa parlarsi di proroga devono restare immutati gli elementi essenziali della convenzione, mentre l’unica modifica deve riguardare la sua durata.
La decisione non consente, tuttavia, di affermare che qualsiasi proroga di una vecchia convenzione comporti automaticamente la conservazione del precedente trattamento economico. La continuità deve risultare chiaramente dagli atti adottati e non devono emergere elementi novativi, quali la modifica sostanziale degli enti aderenti, del Comune capofila, dell’organizzazione della sede o delle principali condizioni convenzionali.

