Tratto da: ANAC 

Affidamento in concessione del servizio di riscossione delle entrate tributarie (IMU, TARI, CUP) e dei proventi derivanti dalle sanzioni per violazione del Codice della Strada nel Trapanese


Disposizioni della lex specialis di gara illegittime in quanto immotivate, illogiche, sproporzionate e, quindi, ingiustificatamente lesive della concorrenza, nonché della par condicio competitorum. Pertanto, devono essere, in autotutela, espunte, oppure, riformulate come requisito di esecuzione, secondo le indicazioni fornite. È quanto ha deliberato Anac in merito all’affidamento in concessione del servizio di riscossione delle entrate tributarie (IMU, TARI, CUP) e dei proventi derivanti dalle sanzioni per violazione del Codice della Strada del Comune di Misiliscemi, nel Trapanese, operato dalla stazione unica di committenza del Comune di Erice.

Nello specifico, oggetto di contestazione (da parte dell’operatore economico istante) erano sia il sub-criterio di valutazione dell’offerta tecnica, nella parte in cui attribuisce punteggi premiali per la “presenza di personale dipendente” e “presenza di sportelli” già operativi sul territorio entro un raggio di 70 km, sia il requisito di partecipazione relativo alla capacità tecnica, nella parte riguardante il possesso di personale con qualifica di “Dirigente”.

Con delibera n. 244, parere di precontenzioso, approvata dal Consiglio di Anac del 24 giugno 2026, l’Autorità ha dunque precisato – relativamente alla prima contestazione – che, per come è formulato, il criterio di scelta sembra favorire marcatamente quegli operatori economici che sono già dotati di una struttura organizzativa articolata e capillare sul territorio di riferimento e, tra questi, senza dubbio l’operatore economico uscente, che in tal modo riuscirebbe ad ottenere il punteggio massimo (6 punti complessivi) per tale sub-criterio.   

“Tale previsione – scrive Anac – risulta essere effettivamente lesiva del principio di concorrenza e della par condicio competitorum sia perché comporta un vantaggio competitivo concreto e significativo per il/i concorrente/i già radicato/i sul territorio di riferimento, sia perché potrebbe costituire – verosimilmente – un motivo di non partecipazione alla gara da parte degli operatori potenzialmente interessati, ma privi di tale articolata rete organizzativa e ciò senza che possa argomentarsi da parte dell’Amministrazione comunale committente una qualche giustificazione legittimante, atteso che il sub-criterio in discussione potrebbe costituire, a tutto voler concedere, una condizione di esecuzione, ciò potendo costituire un giusto compromesso tra le esigenze organizzativo-funzionali dell’Amministrazione per la più efficace ed efficiente gestione del servizio in affidamento e il rispetto del principio dell’accesso al mercato di cui all’art. 3 del Codice, che tendenzialmente favorisce le Stazioni appaltanti nell’individuazione dell’operatore economico che garantisca la migliore esecuzione del servizio”.

Per quanto riguarda la seconda contestazione esaminata dall’Autorità, la Delibera precisa che: ”Non risultano, tuttavia, esplicitate nei documenti di gara le ragioni per cui tra i requisiti di capacità tecnico-professionale dovrebbe essere necessariamente presente ‘un Dirigente’, atteso che, per un verso, le funzioni di coordinamento, raccordo e indirizzo, ovvero le funzioni ordinariamente attribuite a tale figura professionale, qualora di effettivo interesse per l’Amministrazione committente, potrebbero ben essere esercitate da altri dipendenti diversamente qualificati all’interno dell’impresa concessionaria e, per altro verso, soprattutto perché ciò – lungi dal dimostrare la capacità tecnico-professionale dei concorrenti – determina una ingerenza eccessiva e immotivata all’interno dell’organizzazione e dell’organigramma aziendale di società private, anche in contrasto con la norma costituzionale sulla libertà di impresa ex art. 41 Costituzione”.

 
 

 

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