tratto da dgt.mef.gov.it

Sentenza del 05/03/2026 n. 228/Sezione 2 – Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del Piemonte

Tari e limiti all’autonomia del Comune nella determinazione delle tariffe

In materia di TARI, l’adozione da parte dell’Ente comunale, per la determinazione delle tariffe, del metodo “puntuale” ex art. 1, comma 652, legge 27 dicembre 2013, n. 147, basato sulla quantità e qualità media dei rifiuti, in luogo del metodo “normalizzato” previsto dal D.P.R. 27 aprile 1999 n. 158, deve essere frutto di una scelta razionale, proporzionata e trasparente, sorretta da adeguata giustificazione anche al fine di evitare situazioni di incongruità nel prelievo.
In base a tale assunto, la Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Piemonte ha accolto l’appello della contribuente avverso un avviso di pagamento Tari inerente a locali condotti in locazione ed utilizzati come studio professionale, disapplicando, ai sensi dell’art. 7, D.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, la delibera comunale presupposta ritenuta illegittima.
Secondo il Collegio, nell’applicazione di criteri di tariffazione differenti rispetto a quelli individuati dal legislatore, il Comune deve fissare coefficienti razionali “non eccedenti i massimi previsti dal metodo normalizzato, in assenza di indici di produzione specifici che giustifichino l’opzione”. Nella specie, il Collegio ha riscontrato l’assenza di elementi utili a giustificare il metodo prescelto dal Comune, la sua ragionevolezza e, soprattutto, la sua intellegibilità da parte dell’utenza.

Testo integrale della sentenza.: sito esterno in una nuova scheda
 

 

 

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