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Sentenza del 04/05/2026 n. 2686/sezione 15 – Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del Lazio

Illegittima la notifica dell’accertamento IMU a ciascun erede in solidarietà passiva

In tema di IMU, l’avviso di accertamento notificato a ciascun erede per l’intero ammontare del debito del defunto, come se questo fosse automaticamente responsabile anche per gli altri, è illegittimo. Per i tributi locali, infatti, non vige la solidarietà passiva tra gli eredi; ciascun coerede, in applicazione della disciplina civilistica generale, risponde esclusivamente in proporzione alla propria quota ereditaria (ex artt.752 e 1295 del c.c.). La responsabilità solidale di cui all’art.65 del D.P.R n.600 del 29 settembre 1973 opera solo per le imposte sui redditi e non può essere estesa analogicamente ad altri tributi poiché tale norma non ha carattere procedurale ma sostanziale e come tale non può operare oltre il suo ambito tipico.
Questo è il principio ribadito, conformemente alla consolidata giurisprudenza della Corte di Cassazione in materia (tra tutte l’ordinanza n.11097 del 28 aprile 2025) ,dalla Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio che ha respinto l’appello proposto dall’ente comunale confermando la sentenza di primo grado che aveva statuito l’onere per il Comune di emettere un nuovo avviso di accertamento ricalcolando  l’imposta gravante sul coerede ricorrente in proporzione alla quota ereditaria dello stesso.
Nel caso di specie il Collegio laziale, anche in virtù del principio della chiarezza degli atti tributari, ha ritenuto illegittima la notifica da parte del Comune di Roma dell’avviso di accertamento a ciascun erede per l’intero importo quand’anche l’ente creditore lo abbia fatto, come in fattispecie, con l’intento, di ritenerli obbligati in sede di esecuzione ognuno per la propria quota.

Testo integrale della sentenza.

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