Sentenza del 25/05/2026 n. 1205/Sezione 14 – Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Lombardia
Ricorso nativo digitale e mancanza di firma digitale
In tema di processo tributario telematico, la mancata sottoscrizione con firma digitale del ricorso redatto in forma di documento informatico configura un vizio di nullità sanabile per raggiungimento dello scopo e non di inesistenza.
In base a tale argomentazione, tratta da C. Cass., SS.UU., sentenza 12 marzo 2024, n. 6477, la Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Lombardia, ha respinto l’appello dell’Agenzia delle Entrate che aveva dedotto l’inammissibilità del ricorso introduttivo del contribuente poiché notificato a mezzo PEC senza la sottoscrizione digitale del difensore.
Chiarisce il Collegio che il vizio di nullità che affligge la mancata sottoscrizione con firma digitale del ricorso predisposto in originale in forma di documento informatico e notificato telematicamente è suscettibile di sanatoria “ogniqualvolta possa desumersi la paternità certa dell’atto processuale da elementi qualificanti”. Nel caso di specie: l’Ufficio non aveva contestato la provenienza dell’atto dalla PEC del difensore né la conformità del ricorso notificato con quello depositato con firma digitale nel fascicolo; la riconducibilità del ricorso al contribuente era incontrovertibile (dimostrata anche dalle ricevute di accettazione e consegna PEC); il ricorso aveva comunque raggiunto lo scopo cui era destinato (consentendo alla parte pubblica di svolgere le proprie difese).
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