Tratto da: Sentenzeappalti
I lavori oggetto di un appalto pubblico sono stati completati nei termini contrattuali. Successivamente alla consegna, si sono verificate problematiche la cui causa è ancora in corso di accertamento tecnico.
La Stazione Appaltante può sospendere o rifiutare il rilascio del certificato di esecuzione lavori (CEL) fino alla definizione della causa dei vizi?
Il certificato di esecuzione lavori assolve una funzione specifica e circoscritta: attesta la capacità tecnico-organizzativa dell’esecutore nell’ambito dell’appalto concluso, e non la correttezza dell’opera sotto ogni profilo né l’assenza di vizi o difformità. La giurisprudenza ha chiarito che la Stazione Appaltante può legittimamente rifiutare il CEL soltanto nei casi in cui i lavori non siano stati realizzati regolarmente e con buon esito, oppure abbiano dato luogo a vertenze in sede arbitrale o giudiziaria formalizzate; in tali casi l’attività di certificazione deve comunque essere coerente con le circostanze emerse al termine del rapporto contrattuale e ispirarsi ai principi di buona fede e correttezza. Il mero sospetto di un vizio, in assenza di una contestazione formalmente instaurata, non integra un presupposto sufficiente per il diniego o la sospensione del rilascio. Rifiutare o ritardare il CEL senza idonea giustificazione espone la Stazione Appaltante al rischio che l’appaltatore agisca innanzi al giudice civile per far accertare la violazione del principio di buona fede in executivis.

