Tratto da: Sentenzeappalti

Un’offerta tecnica contenente una proposta di variante non preventivamente autorizzata dalla lex specialis è soggetta a esclusione se la variante comporta un’opera intrinsecamente e radicalmente diversa da quella richiesta dalla Stazione Appaltante, tale da configurare un aliud rispetto all’oggetto della gara o da comprometterne la fattibilità tecnica.
Sul punto vi è un consolidato orientamento del Consiglio di Stato, (tra le tante, Sez. V, sentenze n. 2512 del 9 marzo 2023 e n. 10436 del 30 dicembre 2025; da ultimo TAR Napoli, 07.07.2026 n. 4265).
Le migliorie consistono in accorgimenti tecnici, soluzioni o dotazioni che arricchiscono la prestazione richiesta incrementandone il valore qualitativo, senza alterarne i caratteri essenziali. Rientrano in questa categoria, ad esempio, l’impiego di materiali di qualità superiore a quelli posti a base di gara, l’adozione di sistemi aggiuntivi di sicurezza o la previsione di lavorazioni accessorie non previste, purché compatibili con il progetto a base di gara e non incidenti sulla sua struttura tipologica o funzionale. Le migliorie sono ammissibili anche in assenza di espressa previsione nella lex specialis e non comportano esclusione.
Le varianti, invece, modificano la struttura, la tipologia o la funzione dell’opera base. Sono inammissibili se non preventivamente autorizzate dalla lex specialis. Tuttavia, l’inammissibilità della variante non determina automaticamente l’esclusione dell’Operatore Economico: l’esclusione è la conseguenza appropriata solo quando la variante sia tale da configurare un’opera radicalmente diversa da quella oggetto di gara, ossia un aliud, oppure da rendere tecnicamente non realizzabile l’opera complessivamente prefigurata dalla Stazione Appaltante.
Nella prassi applicativa, la Stazione Appaltante è tenuta a compiere una valutazione in concreto sull’entità e sull’impatto della proposta contenuta nell’offerta tecnica, evitando esclusioni automatiche basate sulla mera qualificazione formale di una proposta come variante. La commissione giudicatrice deve verificare se la proposta alteri effettivamente i caratteri essenziali dell’opera o se, pur nominalmente eccedente la miglioria, sia comunque compatibile con l’oggetto del contratto.
L’Operatore Economico, dal proprio canto, ha interesse a documentare nella propria offerta tecnica che le proposte migliorative non incidono sulla struttura tipologica o funzionale dell’opera, fornendo elementi tecnici idonei a consentire tale verifica.

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