tratto da fiscooggi.it

Nell’atto di concessione demaniale la planimetria non paga un suo Bollo

Le rappresentazioni grafiche dell’area non richiedono versamenti aggiuntivi se inserite in un documento digitale unitario sul quale è stata già assolta l’imposta forfettaria di 16 euro

Con la risposta n. 140 del 10 luglio 2026, l’Agenzia delle entrate fornisce un chiarimento pratico per le amministrazioni pubbliche e per gli operatori che gestiscono concessioni demaniali, confermando che la planimetria allegata a un provvedimento concessorio non è soggetta a un ulteriore Bollo quando costituisce parte integrante di un unico documento digitale.

La questione è stata presentata da un ente che, nell’esercizio delle proprie funzioni, rilascia concessioni demaniali marittime in formato digitale. Tali provvedimenti, spiega l’ente, sono composti da una parte testuale e da una planimetria identificativa dell’area concessa. Secondo l’ente, la rappresentazione grafica non costituisce un allegato autonomo, ma è parte integrante e sostanziale del titolo concessorio, formando con esso un unicum inscindibile. Da qui il dubbio: oltre all’imposta di bollo forfettaria di 16 euro, già assolta per il provvedimento telematico, il richiedente vuole sapere se è necessario applicare un ulteriore Bollo alla planimetria.

L’Agenzia ricorda innanzitutto che gli atti e i provvedimenti della pubblica Amministrazione sono soggetti all’imposta di bollo in base all’articolo 4 della Tariffa, Parte I, allegata al Dpr n. 642/1972.

Per gli atti tradizionali cartacei, l’imposta è dovuta nella misura di 16 euro per foglio. Diversa è invece la disciplina prevista per gli atti rilasciati in modalità telematica. L’articolo 4, comma 1-quater, della stessa Tariffa stabilisce infatti che, per gli atti e provvedimenti rilasciati per via telematica, il bollo è dovuto in misura forfettaria pari a 16 euro. La successiva nota 5, poi, precisa che l’imposta è dovuta in misura fissa “a prescindere dalla dimensione del documento”.

Per beneficiare del regime forfettario sono previste tuttavia regole precise. L’Agenzia richiama il Codice dell’Amministrazione digitale (Dlgs n. 82/2005), in particolare l’articolo 20, che attribuisce al documento informatico piena validità giuridica quando è formato secondo le regole tecniche previste dalla normativa digitale. Il documento deve quindi essere prodotto e gestito nel rispetto delle disposizioni del Cad e delle relative linee guida tecniche, così da assumere piena efficacia come documento informatico.

In assenza di tali requisiti, continuerebbe invece ad applicarsi il regime ordinario previsto dall’articolo 4, comma 1, della Tariffa allegata al Dpr n. 642/1972.

La planimetria segue il destino dell’atto
Tanto riepilogato l’Agenzia spiega che, quando il titolo concessorio viene formato digitalmente come un documento unico, in cui le componenti testuali e grafiche costituiscono un insieme inscindibile, la planimetria non assume una propria autonomia documentale.

In questa situazione non si è in presenza di due documenti distinti – il provvedimento da una parte e la planimetria dall’altra – ma di un unico atto amministrativo. Di conseguenza, la planimetria non genera un autonomo presupposto impositivo e il relativo bollo risulta assorbito nell’imposta forfettaria di 16 euro già assolta per il provvedimento telematico.

 

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